Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6363 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6363 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Foggia il 05/07/1963
avverso la sentenza del 27/11/2023 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di concorso in ricettazione ascritto all’odierno ricorrente (il primo) ed erroneo apprezzamento del materiale probatorio (il secondo), non sono formulati in termini consentiti in questa sede in quanto, reiterando profili di censura già avanzati e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e dell’impugnata sentenza), prospettano doglianze in punto di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o un’alternativa rilettura delle fonti di prova, invero, estranee al sindacato di legittimità, se avulse, come nel caso di specie, da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito;
che deve sottolinearsi come il primo motivo di ricorso risulti anche manifestamente infondato non essendo ivi ravvisabile il vizio della “manifesta illogicità” della motivazione censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen., che è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, e, dall’altro lato, come il controllo di legittimità, concernendo il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che nel caso in esame i giudici di appello, con una motivazione esente da vizi, hanno congruamente indicato le non illogiche argomentazioni e i diversi elementi per cui è stata ritenuta la partecipazione del ricorrente alla realizzazione del reato di ricettazione dei beni oggetto di furto perpetrato ai danni della ditta RAGIONE_SOCIALE e poi rinvenuti nel box auto di cui egli risultava avere la materiale disponibil sulla base di un accordo intervenuto con il proprietario (in particolare, si vedano le già richiamate pagg. 5 e 6 dell’impugnata sentenza, là dove si è dato conto di quanto ricostruito sulla base della testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria e di quella del titolare dell’autoparco, nonché dei riscontri emersi dalle immagini di videosorveglianza e della mancanza di una solida ricostruzione difensiva alternativa in merito alla presenza delle pedane di merce rubata allocate nel box auto da lui utilizzato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.