Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6386 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6386 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Francavilla Fontana il 24/01/1967
avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di cui all’art. 648 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede, poiché, prospettando mere doglianze in punto di fatto e denunciando difetti motivazionali sulla base di una diversa lettura e un differente giudizio di rilevanza dei dati processuali, il ricorrente finisce per contestare invero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con apprezzamento conforme delle emergenze istruttorie, sono stati concordi nel valutare la concreta vicenda processuale, mentre è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decision impugnata ovvero l’autonoma adozione di parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti rispetto diversi da quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME,
Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148);
che, infatti, è appena il caso di segnalare, con la costante giurisprudenza di questa Corte, che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella manifesta e decisiva illogicità della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270108 – 01; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 – 01), essendo il proprio sindacato limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che, nel caso di specie, i giudici di merito (si veda, in particolare, la pag. 7 dell’impugnata sentenza) hanno adeguatamente indicato gli elementi di fatto dai quali, con congrue e non illogiche argomentazioni, è stata desunta la partecipazione dell’odierno ricorrente alla realizzazione del delitto di ricettazione, essendo stato accertato il suo ruolo di persona interessata al trasporto del trattore agricolo di provenienza delittuosa (in particolare, mittente e destinatario di tale mezzo, sulla base del documento di trasporto);
ritenuto che la seconda censura, con cui si contesta, in termini alquanto generici, la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., è manifestamente infondata, poiché, premesso che il giudice del merito esprime a tal riguardo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in questa sede, purché non illogica o frutto di mero arbitrio, deve sottolinearsi come la Corte territoriale abbi congruamente esplicato le ragioni poste al base del diniego della applicazione delle suddette circostanze attenuanti (si veda, in particolare, la pag. 7 dell’impugnata sentenza), conformandosi ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), potendosi valorizzare in quest’ottica anche i soli precedenti penali del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.