Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6446 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6446 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACERRA il 20/07/1983
avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che i motivi di ricorso si risolvono in una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella prospettata dalla Corte di appello che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante delle modalità mafiose (pag. 8 ss. della sentenza impugnata, dove viene anche affrontato il tema della dedotta discrasia delle dichiarazioni rese da COGNOME ed COGNOME e della loro attendibilità) e ha negato le circostanze attenuanti generiche (pag. 15, dove si sottolinea come non sono emerse circostanze positivamente valutabili), con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizione di merito, sviluppata in risposta alle identiche questioni di merito oggi reiterate con il ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
considerato, peraltro, che in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti, la Corte di appello ha valorizzato l’assenza di elementi positivamente valutabili, con motivazione, dunque, esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Preideyite