Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non entra nel merito
L’analisi odierna riguarda una recente ordinanza della Suprema Corte che affronta il tema del ricorso inammissibile in ambito penale. Troppo spesso, infatti, i motivi di impugnazione si scontrano con la natura del giudizio di legittimità, che per sua natura non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
I motivi del ricorso inammissibile
Il caso trae origine da una condanna confermata in sede di appello. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando presunte violazioni di legge e, soprattutto, un vizio di motivazione riguardante la ricostruzione dei fatti. In particolare, veniva contestata la modalità di escussione di una testimone, stretta congiunta del ricorrente, sostenendo che tale audizione fosse stata condizionata durante l’udienza.
Tuttavia, la Corte ha chiarito che proporre doglianze generiche o basate esclusivamente su una diversa lettura dei fatti rende il ricorso inammissibile, poiché la Cassazione non può riesaminare le prove se il giudice di merito le ha valutate in modo logico.
La valutazione delle prove e l’attendibilità
La Corte territoriale aveva già ampiamente motivato la responsabilità penale del soggetto. Gli elementi probatori erano considerati convergenti e le dichiarazioni rese dall’imputato e dalla sorella erano state giudicate inattendibili. Quando la motivazione del giudice di merito è coerente e basata su prove solide, il giudice di legittimità non può intervenire per modificare l’esito del processo basandosi su semplici lamentele fattuali.
le motivazioni
La Suprema Corte ha rilevato che le doglianze presentate erano manifestamente infondate e prive della necessaria specificità richiesta per un ricorso di legittimità. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse confermato la pronuncia di responsabilità con argomenti logici e giuridici corretti. Non è stato riscontrato alcun eccesso di potere nell’escussione dei testimoni, né contraddizioni tali da invalidare la sentenza impugnata. L’inammissibilità deriva dunque dall’impossibilità legale di procedere a una nuova valutazione degli elementi probatori che sono già stati vagliati correttamente nei gradi precedenti.
le conclusioni
Il provvedimento si conclude con la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione. Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce che il ricorso per Cassazione deve vertere esclusivamente su errori di diritto e non può essere utilizzato come ultimo tentativo per ridiscutere i fatti accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione è basato solo su fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare il merito delle prove già valutate dai giudici precedenti.
Quali sono le sanzioni per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma di denaro, tra i mille e i seimila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Si può contestare l’audizione di un testimone in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione della sentenza, e non per richiedere una semplice rilettura delle dichiarazioni rese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8909 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8909 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BENARRIVATO NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME;
considerato che il ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, nonché l’eccesso di potere rispetto alla escussione della teste sorella dell’imputato in udienza, svoltasi con modalità idonee a condizionare la sua deposizione è costituito da doglianze generiche e in punto di fatto, oltre che manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale confermato la pronuncia di penale responsabilità dell’imputato con corretti argomenti logici e giuridici, alla luce dei convergenti elementi probatori emersi e dell’inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’imputato e dalla sorella (si vedano pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 febbraio 2026
COGNOME
Il Consigliere estensore
Il Presi COGNOME te