Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47604 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47604 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CASCIANO IN VAL DI PESA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 223, comma 1, in riferimento all’art. 216, comma 1, n. 2) e 219, comma 2, n. 1), R.D. 267/1942 (capo A di imputazione) nonché agli artt. 224 n. 1), con riferimento all’art. 217, comma 1, n. 4) e n. 2) e 219, comma 2, n. 1) R.D. 267/1942 (capo B);
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tendente inoltre ad ottenere una inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del s convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/10/2023