Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare le prove
Con l’ordinanza n. 46634 del 2023, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La decisione scaturisce da un caso di violazione della legge sugli stupefacenti e si conclude con la dichiarazione di ricorso inammissibile, offrendo un chiaro esempio dei limiti invalicabili dell’appello alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato per il reato previsto dall’articolo 73, comma 1, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Milano, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, articolando diverse doglianze. I primi tre motivi contestavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti che avevano portato all’affermazione della sua responsabilità penale. Il quarto motivo, invece, lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha respinti in toto, dichiarando l’appello inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni procedurali solide che delineano nettamente le competenze dei diversi gradi di giudizio.
La Rivalutazione delle Prove non è Compito della Cassazione
I primi tre motivi, secondo la Corte, erano manifestamente infondate. Essi, pur essendo formalmente presentati come violazioni di legge e vizi di motivazione, celavano in realtà una richiesta di rivalutazione alternativa delle fonti di prova. L’imputato, in sostanza, non contestava un errore di diritto o un’illogicità manifesta nella sentenza d’appello, ma proponeva una lettura dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito. La Suprema Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo giudice del fatto, ma di un giudice della legge (giudice di legittimità). Non può, quindi, sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei tribunali di primo e secondo grado.
La Questione del Reato di Lieve Entità
Anche il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già esaminato e motivatamente escluso tale possibilità, utilizzando argomenti giuridici corretti e una motivazione lineare e priva di fratture logiche. Di conseguenza, sollevare nuovamente la questione in sede di legittimità, senza evidenziare un vizio specifico nel ragionamento del giudice precedente, si traduce in una richiesta di riesame del merito, non consentita.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è un’applicazione rigorosa dei principi che governano il ricorso per cassazione. La Corte sottolinea che l’appello è stato dichiarato ricorso inammissibile perché le censure proposte non erano consentite in sede di legittimità. I giudici di merito avevano già vagliato adeguatamente i profili contestati, fornendo una motivazione coerente e giuridicamente corretta. Tentare di ottenere dalla Cassazione un nuovo giudizio sui fatti o sulla qualificazione giuridica di un comportamento già motivatamente esclusa è un’operazione destinata al fallimento. La decisione si conforma alla costante giurisprudenza di legittimità, che mira a preservare la funzione della Corte come organo di nomofilachia, cioè di garante dell’uniforme interpretazione del diritto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve come monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per avere possibilità di successo, deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi di motivazione che rendano il ragionamento del giudice d’appello palesemente illogico o contraddittorio. Non è sufficiente essere in disaccordo con la conclusione raggiunta. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza in esame ammonta a tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze presentate chiedevano alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove e di riconsiderare questioni di merito già decise in modo logico e giuridicamente corretto dalla Corte d’Appello, compiti che esulano dalla sua giurisdizione di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che il motivo è talmente privo di fondamento giuridico da risultare palesemente errato a una prima e sommaria analisi, non richiedendo un esame approfondito per essere respinto. Nel caso specifico, la richiesta di una valutazione alternativa delle prove rientra in questa categoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46634 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46634 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NASO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le prime tre doglianze contenute nel ricorso per cassazione (attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in merito alla responsabilità per il reato contestato e alla relativa valutazione delle prove) sono manifestamente infondate, in quanto vedenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto che il quarto motivo è relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice e che detta censura non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023