Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46177 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46177 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FERENTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di VELLETRI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616, cod. proc. peri.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Velletri, giudice dell’appello proposto da COGNOME NOME avverso sentenza con la quale il Giudice di pace l’aveva condannata per il reato di lesioni person colpose, aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, per avere urtat alla guida di un’auto, la bic(jetta sulla quale viaggiava la persona offesa, causandole le le meglio descritte in rubrica, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascrit perché lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione, confermando il risarcimento de danno in favore della costituita parte civile.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto la prova della riconclucibilità del fatto del danno alla COGNOME, alla luce delle prove raccolte, tra le quali il racconto della s persona offesa COGNOME NOME NOMENOME quale era stato soccorso, dopo l’urto dalla stessa COGNOME, essendosi recato il giorno dopo presso il Oronto ·-.;occorso ove gli erano state riscontrate lesioni di cui alla imputazione), corroborato dalla documentazione medica e dal riferito d teste oculare COGNOME NOMENOME NOME quale aveva visto la persona offesa cadere dopo l’urto con l’auto condotta dalla COGNOME.
La difesa della COGNOME ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, assumendo che il Tribunale non avrebbe dato risposta alle doglianze veicolate con il gravame ritenendo il difetto della prova del nesso di causa tra il danno e la condotta asc alla ricorrente. Ha, poi, rilevato la carenza di motivazione in ordine quantificazione dei danni, sostenuta da un giudizio equitativo del tut sproporzioNOME COGNOME rispetto COGNOME alle COGNOME lesioni COGNOME riportate, COGNOME la COGNOME documentazione COGNOME medica comprovando unicamente la scheggiatura di un dente.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibil del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile perché il motivo non è deducibile in sede di legittimità.
Parte ricorrente, invero, nonostante il formale richiamo al vizio di cui all’art comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ha, in effetti, censurato il percorso argomentativo sv dai giudici territoriali, limitandosi a opporre una dissonante valutazione delle prove espo nella sentenza impugnata, attraverso la prospettazione di una lettura di esse che si assume più corretta rispetto a quella operata dai giudici del doppio grado di merito in mani
conforme, sia pure ai fini delle sole statuizioni civili, stante la estinzione del reato q fini penali. Ha, infatti, sollecitato un già di per sé inammissibile giudizio di merito, es sindacato di legittimità (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099), opponendo, sotto altro profilo, la incongruità della liquidazione del danno operata dal Giudice di pace e confermata in sede di appello, dal primo tuttavia ancorata all’età della persona offesa e alla natura del danno (micro-permanente riportato in conseguenza del sinistro.
Cosicché, sotto entrambi i profili, non può neppure ravvisarsi una carenza della motivazione che si risolva nella violazione di legge richiamata in ricorso (sez. 4, n. 45611 28/10/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282548-02; sez. 3, n. 30296 del 25/5/2021, Rv. 281721-01); n. 28241 del 18/2/015, COGNOME, Rv. 264011-01), l’inammissibilità del quale discende ancor prima dalla non deducibilità del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso avverso sentenza di appello pronunciata per reati competenza del giudice di pace (sez. 5, n. 22854 del 29/4/2019, COGNOME/io, Rv. 27557-01; sez. 4, n. 2132 del 12/1/2021, COGNOME, Rv. 280245-01).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.