Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Pone un Freno alle Impugnazioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui confini del giudizio di legittimità e sulle ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione ribadisce con fermezza quali sono le prerogative del giudice di merito e quali censure non possono trovare accoglimento di fronte al massimo organo della giurisdizione. Analizziamo i punti salienti di questa decisione per comprendere meglio la logica del nostro sistema processuale penale.
I Fatti del Ricorso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. La mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per eseguire una perizia antropomorfica e antropometrica, ritenuta necessaria dalla difesa.
2. L’eccessività della pena inflitta, considerata sproporzionata.
3. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i motivi, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati che delimitano nettamente il campo d’azione della Corte stessa rispetto ai tribunali di primo e secondo grado (i cosiddetti ‘giudici di merito’).
La Mancata Rinnovazione dell’Istruttoria
Il primo motivo è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva già fornito una motivazione logica e coerente per non procedere con la perizia richiesta. In sede di legittimità, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica o viziata, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
La Discrezionalità nella Determinazione della Pena
Anche la censura relativa all’eccessività della pena è stata ritenuta inammissibile. La Corte ha ribadito un principio cardine: la graduazione della pena, nel rispetto dei minimi e massimi edittali, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.). La motivazione può essere adeguata anche con espressioni sintetiche come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’, specialmente se la sanzione finale è inferiore alla media prevista dalla legge.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, la Corte ha respinto la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche questa è una valutazione puramente discrezionale. Non è richiesto al giudice di merito di analizzare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato; è sufficiente che egli indichi gli elementi decisivi che lo hanno portato a negare il beneficio, implicitamente superando tutti gli altri.
Le Motivazioni della Corte: I Limiti del Giudizio di Legittimità
La motivazione centrale dell’ordinanza è il richiamo alla natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è assicurare la corretta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, le valutazioni di merito, come la necessità di una prova, la congruità della pena o l’opportunità di concedere le attenuanti, sono precluse al suo esame, purché il giudice dei gradi precedenti abbia fornito una giustificazione logica e legalmente corretta per le sue scelte.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che un ricorso per Cassazione ha possibilità di successo solo se si concentra su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi manifesti della motivazione) e non su un riesame del merito. Per l’imputato e il suo difensore, ciò significa che le strategie processuali devono essere focalizzate fin dal primo grado sulla costruzione di un solido impianto probatorio e argomentativo. Tentare di rimettere in discussione davanti alla Cassazione scelte discrezionali e motivate del giudice di merito si traduce, come in questo caso, in una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata ammissione di una perizia?
Perché il giudice di merito aveva già spiegato con una motivazione esente da vizi logici le ragioni del suo convincimento, escludendo la necessità di procedere con la perizia invocata. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa è logicamente motivata.
È possibile contestare l’entità della pena davanti alla Corte di Cassazione?
No, la contestazione sull’eccessività della pena non è consentita in sede di legittimità. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita sulla base degli artt. 132 e 133 del codice penale. Il suo giudizio non è sindacabile se non in caso di motivazione manifestamente illogica.
Quali sono i requisiti per la motivazione del diniego delle attenuanti generiche?
Non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione e confuti tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua scelta di negare le attenuanti, poiché tale valutazione supera e disattende implicitamente tutti gli altri elementi non menzionati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45991 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45991 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato ad Augusta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’espletamento di perizia antropomorfica e antropometrica, è manifestamente infondato, in quanto, con motivazione esente da vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda la terza pagina della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici nel senso dell’esclusione della necessità di procedere con l’assunzione dell’invocata perizia;
considerato che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l’onere argomentativo del giudice è
adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l’utilizzo di espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda la terza pagina della sentenza impugnata);
considerato che anche la doglianza che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza (si veda la terza pagina della sentenza impugnata) di una motivazione esente da manifeste illogicità, anche considerato il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.