Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29915 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29915 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
‘COGNOME NOME nato a CHIAVENNA il 12/01/1995
omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in guanto:
Q disposto d’ufficio
Ei a richiesta di parte
[5%/imposto dalla legge
COGNOME NOME nato a CHIAVENNA il 05/04/1957
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l’imputata NOME COGNOME era stata ritenuta responsabile dei delitti di atti persecutori, lesioni e porto abusivo di armi e NOME COGNOME di atti persecutori e lesioni;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui l’imputata NOME COGNOME denunzia la violazione della legge penale per aver il giudice di appello confermato la pronunzia di primo grado che aveva ritenuto sussistente il suo coinvolgimento, a titolo di concorso morale, nelle lesioni, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 12);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui NOME COGNOME lamenta la violazione della legge denunziando l’insussistenza di prove dell’utilizzo di armi durante l’aggressione, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto che nulla muta la memoria di replica del difensore;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Considerato che a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano
omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196
del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 02 luglio 2025.