Ricorso inammissibile: la Cassazione chiude la porta a nuove valutazioni
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile. Con questa decisione, la Corte di Cassazione ha confermato una condanna per tentata estorsione, respingendo le argomentazioni della difesa perché non conformi ai rigidi paletti procedurali che regolano il ricorso all’ultimo grado di giudizio. Analizziamo insieme i passaggi chiave di questa vicenda giudiziaria per comprendere meglio i limiti invalicabili posti dalla legge.
La vicenda processuale
Un imputato, già condannato in primo grado dal Tribunale e in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di tentata estorsione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione sperando di ottenere un esito diverso. La difesa ha basato il proprio ricorso su tre argomenti principali: una richiesta di diversa qualificazione del reato, una presunta violazione procedurale avvenuta nel primo grado di giudizio e, infine, un motivo aggiunto relativo a una questione di legittimità costituzionale.
Le ragioni del rigetto e il ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato ciascun motivo, giungendo alla medesima conclusione per tutti: l’inammissibilità. Vediamo perché.
### Tentativo di rivalutare i fatti
I primi due motivi miravano a trasformare l’accusa da tentata estorsione a quella, meno grave, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La difesa sosteneva che l’imputato agisse nella convinzione di vantare un diritto legittimo, derivante da un presunto infortunio sul lavoro. La Cassazione ha prontamente respinto questa linea, sottolineando che il suo ruolo non è quello di ricostruire i fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Questi ultimi avevano già concluso, con motivazioni adeguate, che non vi era prova dell’infortunio e che, di conseguenza, l’imputato era consapevole di pretendere qualcosa che non gli era dovuto. Tentare di proporre una versione alternativa dei fatti in Cassazione costituisce una classica causa di ricorso inammissibile.
### L’eccezione procedurale tardiva
Il secondo motivo di ricorso inammissibile riguardava un vizio procedurale: la mancata assunzione dell’esame dell’imputato durante il processo di primo grado. Anche in questo caso, la Corte ha applicato una regola ferrea del codice di procedura penale (art. 606, comma 3): una violazione di questo tipo deve essere sollevata come motivo di appello. Se non viene fatto in quella sede, non può essere proposta per la prima volta in Cassazione. La mancata contestazione tempestiva ha ‘sanato’ il vizio, rendendo la doglianza tardiva e, quindi, inammissibile.
### I motivi aggiunti e la loro dipendenza dal ricorso principale
Infine, la difesa aveva presentato un motivo aggiunto, chiedendo il rinvio dell’udienza in attesa di una decisione della Corte Costituzionale sulla proporzionalità della pena per l’estorsione. La Cassazione, citando un proprio precedente consolidato, ha ribadito un principio fondamentale: i motivi aggiunti sono accessori al ricorso principale. Se quest’ultimo è inammissibile, anche i motivi aggiunti non possono essere scrutinati e seguono la stessa sorte.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di principi procedurali non derogabili. Il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità, non un terzo grado di merito. Questo significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici precedenti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente. I motivi del ricorrente, volti a ottenere una ‘rilettura’ della vicenda, si scontravano direttamente con questo principio. Inoltre, il sistema delle impugnazioni è costruito su preclusioni temporali precise: ciò che non viene contestato al momento giusto non può più essere messo in discussione. La dichiarazione di inammissibilità, quindi, non è una scelta discrezionale, ma l’applicazione rigorosa delle norme che garantiscono la certezza e la ragionevole durata del processo.
Le Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta due conseguenze dirette e pesanti per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva e non più impugnabile. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro, in quanto la Corte ha ravvisato una colpa del ricorrente nella determinazione delle cause di inammissibilità. Questa ordinanza rappresenta un monito sull’importanza di formulare ricorsi solidi, fondati su reali violazioni di legge e non su tentativi di rimettere in discussione l’esito del giudizio di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza essere esaminato nel merito?
Perché i motivi presentati erano volti a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, e perché una delle censure procedurali non era stata sollevata nel precedente grado di appello, come richiesto dalla legge.
Cosa succede ai motivi aggiunti se il ricorso principale è inammissibile?
I motivi aggiunti non possono essere esaminati. La loro valutazione è subordinata all’ammissibilità del ricorso principale; se quest’ultimo viene respinto per ragioni procedurali, anche i motivi aggiunti subiscono la stessa sorte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se viene ravvisata una sua colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato equitativamente dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25627 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25627 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN LUCIDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 12 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Fermo, in data 12 maggio 2020, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di tentata estorsione.
Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto a que ascritto, invocandone la derubricazione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, s finalizzati a prefigurare un’alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al sindacat legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giur privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnat peraltro a fronte di un atto di gravame del tutto generico, ha difatti evidenziato l’assenz prova circa l’effettivo verificarsi dell’infortunio sul lavoro e dunque la consapevolezza da pa del prevenuto di perseguire quanto non gli era dovuto;
Considerato che l’ultima doglianza, che lamenta la mancata assunzione dell’esame dell’imputato nel corso dell’udienza di primo grado, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3, cod. proc. pen.;
Rilevato che, con memoria contenente motivo aggiunto in data 03/04/2023, il difensore ha chiesto rinvio dell’udienza evidenziando come sia stata sollevata questione di legittimit costituzionale in merito all’eccessività del trattamento sanzioNOMErio per i casi più lievi del di estorsione (in relazione al quale pende udienza avanti la Corte costituzionale fissata per 24/05/2023): istanza difensiva che, indipendentemente dalle ragioni che sottendono il merito, non può trovare accoglimento non potendosi scrutinare i motivi aggiunti allorquando il ricorso principale prospetti, come nella fattispecie, motivi inammissibili (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente