Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4289 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4289 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, denunciando il travisamento della prova in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di reato nell’ipotesi di furto, non Ł deducibile in questa sede perchØ risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, in particolare, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato contestato all’imputato (si veda pagina 2, paragrafo 2.1, della motivazione impugnata, ove si rileva come si dovesse ritenere pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen. sulla base delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio e della mancata giustificazione da parte dell’imputato in merito alla provenienza dei beni rinvenuti in suo possesso);
che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
– Relatore –
Ord. n. sez. 1277/2026
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME