Ricorso Inammissibile: I Limiti della Cassazione su Fatti e Pene
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato principi fondamentali del processo penale, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo i confini invalicabili del proprio giudizio. La decisione offre spunti cruciali sulla differenza tra un riesame dei fatti, precluso alla Suprema Corte, e la valutazione della legittimità e logicità delle decisioni dei giudici di merito. Analizziamo insieme questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso: Dalla Ricettazione al Ricorso
Due soggetti avevano proposto ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che li aveva condannati per il delitto di ricettazione. Le loro doglianze erano di natura diversa:
1. Il primo ricorrente contestava la sua condanna, proponendo una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, sostenendo l’illogicità della motivazione della sentenza d’appello.
2. Il secondo ricorrente, invece, non contestava la colpevolezza ma lamentava l’eccessività degli aumenti di pena applicati per i reati satellite nell’ambito del reato continuato, denunciando una carenza di motivazione da parte del giudice.
Entrambi i ricorsi sono stati però giudicati inammissibili dalla Suprema Corte.
La Decisione della Corte: il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso, che delineano con chiarezza i poteri del giudice di legittimità.
Il Primo Motivo: Impossibilità di Rivalutare i Fatti
Per quanto riguarda il primo ricorrente, la Corte ha ribadito un principio cardine: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Non è consentito chiedere alla Suprema Corte di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Tentare di ottenere una diversa lettura dei dati processuali o una ricostruzione storica alternativa dei fatti esula completamente dalle competenze della Cassazione. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici e che la legge sia stata applicata correttamente, non di stabilire come sono andati i fatti.
Il Secondo Motivo del ricorso inammissibile e la Pena
Anche il motivo sollevato dal secondo ricorrente è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione sull’aumento di pena, e tale motivazione non presentava evidenti illogicità. Richiamando un proprio precedente, la Cassazione ha specificato che, in tema di reato continuato, il giudice non è obbligato a fornire una motivazione dettagliata per ogni singolo aumento di pena relativo ai reati satellite, specialmente quando tali aumenti sono di ‘esigua entità’. In questi casi, si presume che non vi sia stato alcun abuso del potere discrezionale conferito al giudice dall’art. 132 del codice penale.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si radicano nella funzione stessa della Cassazione. Il suo ruolo non è quello di un ‘super-giudice’ che può rimettere in discussione ogni aspetto del processo, ma quello di custode della legge e della coerenza logica delle decisioni giudiziarie. Consentire una rivalutazione dei fatti significherebbe trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, snaturandone la funzione. Allo stesso modo, richiedere una motivazione analitica per ogni minimo aumento di pena nel reato continuato appesantirebbe inutilmente il processo, senza aggiungere reali garanzie, quando l’aumento è contenuto e rientra palesemente nella fisiologica discrezionalità del giudice.
Le Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. È fondamentale comprendere che il ricorso può basarsi solo su questioni di diritto (violazione di legge) o su vizi logici manifesti della motivazione, e non su un disaccordo riguardo all’interpretazione delle prove. Per quanto riguarda la determinazione della pena, la decisione conferma che la discrezionalità del giudice di merito è ampia e sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazioni assenti, palesemente illogiche o in contrasto con i criteri di legge. In sostanza, il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di forzare i confini del giudizio di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e ricostruire diversamente i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non le è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici dei gradi precedenti, né contestare la ricostruzione storica dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare il merito.
Un giudice deve sempre fornire una motivazione dettagliata per ogni aumento di pena in caso di reato continuato?
No. Secondo la Corte, nel caso di reato continuato, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata per gli aumenti di pena relativi ai reati ‘satellite’, qualora tali aumenti siano di esigua entità. Questo perché si esclude in radice un abuso del potere discrezionale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8901 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME ;
considerato che il ricorso del COGNOME che contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione denunciando l’illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
considerato che il motivo di ricorso del COGNOME con cui si deduce l’omessa motivazione in relazione ai rilievi difensivi con cui si contestava l’eccessività degli aumenti di pena è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.( Sez.6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.