Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15798 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15798 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, è manifestamente infondate poiché nel rispetto della riforma Cartabia , la corte di merito ha correttamente esposto le ragioni per cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione delle sanzioni sostitutive;
considerato che il preteso vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità e alla qualificazione della condotta come tentata estorsione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argonnentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. La Corte ha reso congrua ed esaustiva motivazione in punto di fatto e di diritto e il ricorrente insiste in un’alternativa ricostruzione della vicenda motivatamente smentita dalla Corte;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
P{-esidente