Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17227 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17227 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ALEZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di ricettazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento – si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove il giudice di merito ha richiamato la sentenza di prime cure che analiticamente faceva riferimento alle dichiarazioni del COGNOME nell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato; va rilevato, inoltre, come ai fini del controllo di legittimità sul vi di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nel valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, infine, che nessuna somma vada liquidata a titolo di spese a favore della parte civile Comune di Milano, che ha depositato conclusioni e nota spese, non avendo la stessa esplicato un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione di spese a favore della parte civile Comune di Milano.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Presidente