Ricorso inammissibile: i confini invalicabili del giudizio di Cassazione
Quando un processo arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti del suo intervento. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: la Cassazione non è un terzo grado di merito. Con la dichiarazione di un ricorso inammissibile, la Suprema Corte ha chiarito che non è possibile chiederle di rivalutare le prove o di sostituire il proprio giudizio a quello, ben motivato, dei giudici dei gradi precedenti. Analizziamo questa importante ordinanza.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa nei confronti di un imputato, confermata successivamente dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali per contestare la sentenza di condanna. La difesa mirava a scardinare l’impianto accusatorio e a ottenere una revisione della pena applicata.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La difesa dell’imputato ha presentato tre censure principali alla Corte di Cassazione:
1. Carenza di prova: Si contestava la mancanza di elementi sufficienti a dimostrare la colpevolezza, mettendo in discussione la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
2. Errata qualificazione giuridica: Si sosteneva che i fatti, così come accertati, fossero stati inquadrati in una fattispecie di reato non corretta.
3. Errato bilanciamento delle circostanze: Si criticava la decisione del giudice di non aver valutato correttamente le circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti, con conseguente applicazione di una pena ritenuta eccessiva.
La Corte di Cassazione ha ritenuto tutti i motivi proposti non meritevoli di accoglimento, giungendo a una pronuncia di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati del diritto processuale penale. I giudici hanno spiegato in modo dettagliato perché le doglianze della difesa non potessero trovare accoglimento in sede di legittimità.
Limiti al Riesame dei Fatti
Per quanto riguarda i primi due motivi, la Corte ha sottolineato che essi tendevano a una inammissibile rivalutazione delle fonti di prova. La difesa, in sostanza, non contestava una violazione di legge, ma proponeva una lettura alternativa delle prove già esaminate, come le dichiarazioni della persona offesa e le immagini di un sistema di videosorveglianza. La Cassazione ha ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma solo di controllare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto. Poiché i giudici di merito avevano fornito una giustificazione adeguata e priva di criticità, ogni ulteriore discussione sul punto era preclusa.
La Discrezionalità nel Bilanciamento delle Circostanze
Anche il terzo motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze previsto dall’art. 69 del codice penale, è stato respinto. La Corte ha ricordato che la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti è un tipico giudizio di merito, affidato alla discrezionalità del giudice. Tale valutazione può essere censurata in Cassazione solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o arbitraria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione facendo riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti specifici dell’imputato, fornendo così un fondamento logico e congruo alla sua scelta.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma con forza il perimetro del giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando l’impugnazione, anziché denunciare vizi di legge, cerca di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. La Corte di Cassazione non è un “super-giudice” che può sostituire la propria valutazione a quella dei tribunali. La sua funzione è quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. La decisione comporta per il ricorrente non solo la definitività della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove come le testimonianze o i video?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove nel merito. Il suo ruolo è quello di “giudice di legittimità”, ovvero controlla che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio, senza entrare in una nuova valutazione dei fatti.
È possibile contestare in Cassazione il modo in cui un giudice ha bilanciato le circostanze aggravanti e attenuanti?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Il bilanciamento delle circostanze è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Può essere contestato in Cassazione solo se la motivazione a supporto è inesistente, palesemente illogica o arbitraria. Non è sufficiente che la difesa non condivida la valutazione fatta dal giudice.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16561 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIBERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e le “conclusioni” scritte rassegnate da difensore;
ritenuto che i primi due motivi, con i quali si deduce la carenza di prova degli elementi costitutivi del reato e si contesta la qualificazione giuridica del fatto, privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fo probatorie e un’alternativa ricostruzione dell’episodio mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, profili che esulano perimetro del sindacato di legittimità;
che, invero, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive meramen riprodotte in questa sede, dando conto dell’attendibilità della P.C., le cui dichiarazioni in ordine alla ricostruzione del fatto hanno trovato riscontro ne immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza (si vedano, in particolare pagg. 1 – 3);
osservato che l’ulteriore motivo, con il quale si censura il giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen. non è consentito in quanto le statuizi relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittim qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o ragionamento manifestamente illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
che, la Corte di merito (pag. 3) ha disatteso la richiesta difensiva co motivazione congrua, richiamando in senso ostativo la gravità del fatto e precedenti specifici dell’imputato, argomentando, altresì, circa l’adeguatezza d trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice:
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024.