Ricorso Inammissibile: la Cassazione Definisce i Suoi Limiti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché volto a una rivalutazione dei fatti, un’attività preclusa in sede di Cassazione. Questa decisione offre un’importante lezione sui limiti e la funzione del ricorso alla massima istanza giurisdizionale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del Codice Penale. L’imputato, passeggero a bordo di un autocarro di provenienza illecita, aveva fornito generalità non veritiere alle forze dell’ordine. La sua condanna, pronunciata in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Avverso quest’ultima sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge penale in relazione alla sua responsabilità.
Il Ricorso Inammissibile e i Limiti del Giudizio di Cassazione
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella manifesta infondatezza del motivo di ricorso. L’appellante, infatti, non ha sollevato questioni relative a vizi di legge o a palesi illogicità nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, la sua doglianza si è tradotta in una richiesta di riconsiderazione delle circostanze fattuali che avevano portato alla sua condanna.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire la natura del suo sindacato. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è circoscritto a verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la tenuta logica dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove è destinato a scontrarsi con la dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
Nel motivare la sua decisione, la Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, citando una celebre sentenza delle Sezioni Unite (sentenza Petrella, 2003). Questo precedente ha stabilito che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un “orizzonte circoscritto”. Il sindacato della Cassazione deve limitarsi a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo logico, senza poter verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la motivazione della sentenza d’appello era esente da vizi riconducibili all’art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). La censura del ricorrente, secondo i giudici, era volta unicamente a una “generica rivalutazione delle emergenze fattuali”. In particolare, si faceva riferimento al fatto che l’imputato, gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, avrebbe avuto un chiaro movente nel nascondere la sua vera identità. La Corte ha ritenuto questa linea difensiva un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, compito esclusivo dei giudici di merito.
Le Conclusioni
La pronuncia si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione. Non può essere utilizzato come un’ulteriore opportunità per contestare le prove e gli accertamenti di fatto già vagliati nei primi due gradi di giudizio. La decisione rafforza la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, garante dell’uniforme interpretazione della legge, e definisce chiaramente i confini invalicabili tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso viene respinto senza che la Corte ne esamini il merito, perché non rispetta i requisiti richiesti dalla legge. Nel caso specifico, il ricorso è stato considerato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Qual è il limite principale del giudizio della Corte di Cassazione?
Il limite principale è che si tratta di un giudizio di ‘legittimità’ e non di ‘merito’. La Corte può solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente, ma non può riesaminare le prove o i fatti del caso.
Perché il motivo del ricorrente è stato considerato un tentativo di rivalutare i fatti?
Perché la sua argomentazione non contestava una violazione di legge o un’illogicità della motivazione, ma criticava la valutazione delle circostanze fattuali (come la sua presenza su un veicolo rubato e i suoi precedenti penali) che, secondo la Corte, erano già state adeguatamente considerate dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19489 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19489 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CEVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui all’ art. 495 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione della legge penale in relazione alla responsabilità penale dell’imputato, è manifestamente infondato poiché non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074): nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. perì. e la censura è volta solo ad una generica rivalutazione delle emergenze fattuali ( l’imputato, passeggero a bordo di un autocarro di provenienza illecita era gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio che sarebbero emersi laddove avesse declinato le sue reali generalità).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 24 aprile 2024 I GLYPH nsigliere estensore