Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisca i confini del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile quando i motivi proposti non rispettano i criteri previsti dalla legge. Il caso riguarda un imputato condannato per ricettazione che ha tentato di contestare sia la sua responsabilità penale sia l’entità della pena. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato principi consolidati per respingere le doglianze, ribadendo la differenza fondamentale tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), ha presentato ricorso per cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente due. Con il primo, si contestava la correttezza della motivazione con cui era stata affermata la sua colpevolezza. Con il secondo, si lamentava l’eccessività della pena inflitta e il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni distinte per ciascuno dei motivi proposti dall’imputato.
Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
Per quanto riguarda la contestazione sulla responsabilità penale, la Corte ha osservato che i motivi del ricorso erano una semplice e pedissequa reiterazione di argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Invece di formulare una critica argomentata contro la sentenza di secondo grado, evidenziando specifici errori di diritto, il ricorrente ha riproposto una lettura alternativa dei fatti. Questo approccio è inammissibile in sede di legittimità, poiché la Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito, ma solo controllare la logicità e la coerenza della motivazione e la corretta applicazione della legge.
Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice di Merito
Anche il secondo motivo, relativo alla pena, è stato respinto. La Corte ha ribadito che la determinazione dell’entità della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, che la esercita sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Tale valutazione è insindacabile in Cassazione se, come nel caso di specie, è sorretta da una motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
Allo stesso modo, il diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto corretto. La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su un giudizio di prognosi sfavorevole sulla futura condotta dell’imputato, valutando aspetti soggettivi della sua personalità e la sua capacità a delinquere. Questa valutazione, essendo tipicamente di merito e priva di vizi logici, non può essere messa in discussione davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito. La funzione della Suprema Corte non è quella di riesaminare le prove e i fatti, ma di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. I motivi di ricorso devono essere specifici, critici e focalizzati su vizi di legittimità, non su una diversa ricostruzione dei fatti. La decisione ribadisce che la graduazione della pena e la concessione di benefici come la sospensione condizionale sono espressione del potere discrezionale del giudice, il cui esercizio può essere censurato solo in caso di palese illogicità, non per una diversa valutazione di opportunità.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che per accedere al giudizio di Cassazione è necessario formulare censure precise e pertinenti ai vizi di legittimità tassativamente previsti dalla legge. Un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per correggere errori di diritto, non per tentare di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, si limita a ripetere argomenti già presentati e respinti nei gradi precedenti o quando propone una lettura alternativa dei fatti, cercando di ottenere un nuovo giudizio di merito, che non è consentito in sede di legittimità.
La determinazione dell’entità della pena può essere contestata in Cassazione?
No, la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione a supporto è manifestamente illogica, contraddittoria o viola specifiche disposizioni di legge, ma non per una semplice divergenza di valutazione sull’adeguatezza della sanzione.
Su quali basi può essere negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale può essere negata sulla base di un giudizio di prognosi sfavorevole sulla futura condotta del condannato. Tale giudizio non si basa solo sulla gravità del reato, ma anche su aspetti soggettivi della personalità dell’imputato e sulla sua capacità a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25374 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONDRAGONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, risolvendosi in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 27321701, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 dei 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena e il diniego del beneficio della sospensione condizionale non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
che la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale argomentazioni logiche e ineccepibili esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspett soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente