Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non riesamina i fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di Cassazione, confermando il principio per cui non è possibile trasformare il terzo grado di giudizio in un’ulteriore valutazione del merito dei fatti. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imputato, ribadendo la distinzione fondamentale tra il giudizio di legittimità e quello di merito. Analizziamo la vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti del Caso: Resistenza e Ricettazione
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.). In aggiunta, era stata disposta la sua espulsione dal territorio nazionale a causa della sua ritenuta pericolosità sociale. Insoddisfatto della decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi di impugnazione.
I Motivi del Ricorso e le Valutazioni della Corte
Il ricorso si basava su cinque motivi principali:
1. Violazione dell’art. 337 c.p.: Il ricorrente contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza.
2. Vizio di motivazione sulla resistenza: Si lamentava una motivazione carente o illogica sulla sua responsabilità per tale reato.
3. Violazione dell’art. 648 c.p.: Veniva messa in discussione la configurabilità del reato di ricettazione.
4. Vizio di motivazione sulla ricettazione: Anche in questo caso, si contestava la logicità delle argomentazioni dei giudici di merito.
5. Carenza di motivazione sull’espulsione: Si criticava la decisione di disporre l’espulsione dal territorio nazionale.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Per quanto riguarda i primi due motivi, relativi alla resistenza a pubblico ufficiale, la Corte ha sottolineato che le censure erano formulate ‘esclusivamente in fatto’. In altre parole, il ricorrente non stava denunciando un errore nell’applicazione della legge, ma stava chiedendo alla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove. Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Suprema Corte, il cui compito è il ‘giudizio di legittimità’, ovvero controllare la corretta applicazione del diritto, non ricostruire i fatti.
La Genericità dei Motivi sulla Ricettazione
In relazione ai motivi terzo e quarto, concernenti la ricettazione, la Corte li ha definiti ‘aspecifici’. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di secondo grado, inoltre, avevano fornito una motivazione ‘esaustiva e conforme alle risultanze processuali’, indicando una ‘pluralità di elementi’ a sostegno della colpevolezza.
La Conferma dell’Ordine di Espulsione
Infine, il quinto motivo, relativo all’espulsione, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte di merito aveva adeguatamente giustificato la misura sulla base della ‘spiccata pericolosità sociale’ dell’imputato e della sua refrattarietà a rispettare le prescrizioni imposte dall’ordinamento.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su principi cardine del nostro sistema processuale. Il rigetto dei motivi ‘in fatto’ riafferma che la Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si può ottenere una nuova valutazione delle prove. La valutazione del materiale probatorio è di competenza esclusiva dei giudici di merito (primo grado e appello). La dichiarazione di aspecificità dei motivi sulla ricettazione, invece, sanziona la pratica di presentare ricorsi meramente ripetitivi, che non affrontano le specifiche ragioni della decisione impugnata. La conferma dell’espulsione si basa sulla constatazione che la motivazione dei giudici di merito era logica, coerente e non presentava vizi di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza è emblematica per comprendere la funzione della Corte di Cassazione e i requisiti di ammissibilità di un ricorso. Non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito per adire la Suprema Corte. È necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione. In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano o basati su una richiesta di rivalutazione dei fatti, che non è permessa nel giudizio di legittimità, oppure erano una semplice ripetizione di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, risultando quindi aspecifici.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘articolati esclusivamente in fatto’?
Significa che l’appellante non contesta un errore nell’interpretazione o applicazione della legge, ma chiede alla Corte Suprema di riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per giungere a una diversa conclusione su come si sono svolti gli eventi. Questo compito spetta ai giudici di primo e secondo grado, non alla Cassazione.
Su quali basi è stata confermata la misura dell’espulsione dal territorio nazionale?
L’espulsione è stata confermata perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e adeguata, basata sulla ‘spiccata pericolosità sociale’ dell’imputato e sulla sua accertata tendenza a non rispettare le prescrizioni imposte dall’ordinamento giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25137 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrent lamenta violazione dell’art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico uf sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei li giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisi l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione fatti. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dat adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito affermare che il ricorrente abbia commesso il delitto di cui all’art. 337 cod a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle p (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);
rilevato che il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorren lamenta violazione dell’art. 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ord alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione è aspec quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fa all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appe affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I gi appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idone dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in relazione alla conte ricettazione (vedi pagg. 7 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in ne modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fo su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittoriet manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che il quinto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 235 cod. proc. pen. nonché carenza di motivazione in or all’espulsione dell’imputato dal territorio nazionale, è manifestamente infon La Corte di merito, con percorso argomentativo esente da illogicità manifeste, disposto l’espulsione in considerazione del fatto che l’imputato è soggetto “spiccata pericolosità sociale e refrattario al rispetto delle prescrizioni impost dall’ordinamento” (vedi pag. 8 della sentenza impugnata)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
Il Con: Estensore
Il Presnte