Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28834 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PIERO PATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancat riqualificazione del fatto nell’ipotesi tentata, oltre ad essere privo dei re specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazion delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fat per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 628, secondo comma, pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 15584 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 281117; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, COGNOME, Rv. 269858) ed ampiamente esplicitando le ragioni del lor convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 – 6);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il quantum della diminuzione operata in relazione all’attenuante riconosciuta, non è consentit sede di legittimità;
che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità di merit graduazione della pena, anche in relazione alle diminuzioni previste per circostanze attenuanti, non può costituire oggetto di ricorso per cassaz laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, nel caso di specie, l’onere argonnentativo del giudice è st adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.