Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41267 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41267 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ISOLA DEL LIRI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, letta la memoria difensiva depositata in data 21/10/2025 nell’interesse di COGNOME NOME con la quale si chiede, in principalità, declaratoria di estinzione dei reati in quanto estinti per prescrizione ed in ogni caso l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria depositata in data 29/10/2025 nell’interesse dell’imputato COGNOME NOME con la quale si deduce la tempestività del ricorso proposto;
letta la memoria (con allegata nota spese) depositata in data 16/10/2025 nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE con la quale si chiede declaratoria di inammissibilità o comunque di rigetto di entrambi i ricorsi;
ritenuto che l’unico motivo proposto nell’interesse di COGNOME NOME, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità per i delitti di truffa e di calunnia, è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile alla luce del costrutto argonnentativo della sentenza impugnata (pagg. 3 e 4) che si salda con la pronuncia di primo grado ( vertendosi in caso di “doppia conforme), rispetto al quale il ricorrente non si confronta e ripropone valutazioni volte ad ottenere in questa sede un non consentito riesame di merito; che, conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso, la quale non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione dei reati ove maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n.32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; n.33542 del 27/06/2001, COGNOME, rv. 219531; n.23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164; n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818);
ritenuto che il ricorso proposto in data 26/06/2025 nell’interesse di COGNOME NOME è tempestivo in quanto il termine decadenziale di 60 giorni (tenuto conto dell’aumento di giorni 15 previsto dall’art. 585 comma lbis cod. proc. pen., applicabile nella specie trattandosi di imputato giudicato in assenza) scadeva in data 29/06/2025;
che, tuttavia, le doglianze proposte sono manifestamente infondate:
(a) la dedotta violazione di legge con riferimento agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. e la prospetta mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, costituiscono censure in parte non consentite e, per altra parte, manifestamente infondate.
Va richiamato e ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze censure relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez.
1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all’ammissibilità dell doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione).
La deduzione, dunque, può essere esaminata solo sotto l’aspetto del vizio motivazionale, chiaramente insussistente, alla luce delle puntuali argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata (pagg. 4 ove si evidenzia che l’imputato era colui che aveva personalmente condotto la contrattazione traffaldina), con le quali il ricorrente non si confronta limitandosi a sollecitare una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.
(b) quanto alla dedotta omessa pronuncia, da parte della Corte di appello, in ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione del delitto di truffa per decorso de termine di prescrizione avanzata con conclusioni scritte, effettivamente il collegio di merito non si è espresso sul punto; tuttavia, la prospettazione era manifestamente infondata in quanto il differimento disposto all’udienza del 09/05/2019 per adesione del difensore alla agitazione di categoria ( pari a mesi otto e giorni 21) ha rappresentato causa di sospensione ex lege del termine di prescrizione (che dunque non era interamente decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello), a nulla rilevando la concomitante assenza dei testimoni da escutere ( Sez. 6, n. 41384 del 21/09/2023, D., Rv. 285355); va ricordato che, al fine di stabilire se l’omessa pronuncia su una specifica doglianza devoluta nel giudizio di appello sia vizio deducibile in sede di legittimità non è sufficiente il so dato del mancato esame, ma occorre verificare se essa rispondeva ai richiesti canoni di ammissibilità ed invero, secondo il consolidato principio affermato da questa Corte, è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello “ah origine” manifestamente infondato, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47222 del 6/10/2015, COGNOME, Rv. 265878, Sez. 3, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ed altresì alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che – tenuto conto del contributo sostanzialmente utile fornito con la memoria scritta depositata e non spettando alcun compenso con riferimento alla fase introduttiva – si liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.
Così deciso, il 04 novembre 2025.