Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28192 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (COGNOME) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di molteplici episodi di furto aggravato e di furto in abitazione;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazione in ordine alla valutazione probatoria, lamentando – in particolare – una erronea qualificazione dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fon probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 e la parte iniziale di pag. 6 del provvedimento impugnato);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla contestata recidiva, è manifestamente infondato, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precede condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419); nel caso di specie, dai numerosi precedenti penali emergeva, infatti, un’estrema e specifica pericolosità dell’imputato;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzi inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all’aumento operato dal giudice di merito in ragione della riconosciuta continuazione, è inedito, posto che non risulta dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nell sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all’uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 60 comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito
in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
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Il consigliere estensore
Il Presidente