Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Limiti del Giudizio sul Furto Aggravato
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui si muove il giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul merito. Attraverso l’analisi di un caso di furto aggravato, la decisione sottolinea come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando le doglianze dell’imputato si concentrano sui fatti anziché su vizi di legge.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto aggravato, pronunciata in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Ancona. L’imputata, ritenuta responsabile del delitto, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza di condanna. Il ricorso si fondava su tre motivi principali, volti a contestare la valutazione degli elementi costitutivi del reato e la decisione dei giudici di merito di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la loro Inammissibilità
La difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio su più fronti. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato in blocco l’impugnazione, giudicandola inammissibile per ragioni procedurali che toccano l’essenza stessa del suo ruolo di giudice di legittimità. Un ricorso inammissibile spesso nasce da un’errata impostazione dei motivi di gravame.
Le Doglianze sui Fatti e sulla Procedibilità
Il primo e il terzo motivo di ricorso criticavano la motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sussistenza dell’elemento materiale e psicologico del furto e a una presunta condizione di procedibilità. La Cassazione ha liquidato rapidamente queste censure, etichettandole come “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, la ricorrente non ha evidenziato un errore nell’applicazione della legge, ma ha semplicemente proposto una diversa lettura dei fatti e delle prove, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre definito tali motivi come formulati in modo “assertivo e assolutamente generico”, privi cioè di quella specificità necessaria per poter essere scrutinati.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo di ricorso si concentrava sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche questa critica è stata respinta. La Corte ha ricordato un suo consolidato principio: il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti. Nel caso di specie, la sentenza impugnata (a pagina 5, come indicato dalla Cassazione) presentava una motivazione esente da “evidenti illogicità”, rendendo la censura non solo inammissibile ma anche “manifestamente infondata”.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte è netta e si fonda sulla distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I giudici delle prime due istanze (Tribunale e Corte d’Appello) valutano le prove e ricostruiscono i fatti. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove, come fatto dalla ricorrente, è un’operazione destinata al fallimento. L’ordinanza ribadisce che le critiche devono riguardare vizi di legge o vizi logici della motivazione, non la scelta del giudice di merito tra diverse possibili ricostruzioni fattuali. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per la ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione. È cruciale che i motivi di ricorso siano formulati in modo tecnicamente corretto, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto o su palesi vizi di motivazione. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti si scontrerà inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità. La decisione finale solidifica la condanna e comporta un ulteriore esborso economico per l’imputato, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non contestavano errori di diritto, ma si limitavano a criticare la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dai giudici di merito, un’operazione non consentita in sede di Cassazione.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello sufficiente e logica, respingendo quindi la censura come infondata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna impugnata. Inoltre, obbliga la persona che ha presentato il ricorso a pagare le spese del procedimento e a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32756 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla sussistenza dell’elemento materiale e dell’elemento psicologico del reato e della condizione di procedibilità non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e caratterizzate da una formulazione assertiva e assolutamente generica;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura il vizio di motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024.