Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36408 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36408 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta piena attendibilità delle dichiarazion rilasciate dalla persona offesa e poste a fondamento dell’affermazione della responsabilità per il reato di appropriazione indebita ascritto all’odierno ricorrente risulta non consentito in sede di legittimità, perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, di fatti, la Corte territoriale, con una motivazione esente dai contestati vizi di contraddittorietà e illogicità, ha esplicitato le ragioni del suo convincimen (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazio di responsabilità e, dunque, sottolineando, per un verso, come ben possa –
secondo il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01) – la dichiarazione della persona offesa essere posta ex se a fondamento della decisione, e per altro verso, indicando comunque ulteriori e convergenti elementi di conferma a carattere esterno;
che, inoltre, con il suddetto motivo di ricorso, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente, invero, non ha lamentato una motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, mentre esule dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto e delle prov posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01);
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’illogicità della motivazione della Corte territoriale in merito alla divergenza delle dichiaraz rese dai testi, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decision ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01);
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, d credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, in conclusione, nel caso di specie, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità per il reato addebita all’odierno ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.