Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Fatti Non Possono Essere Riesaminati
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di custode della corretta applicazione della legge. La pronuncia ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da due imputati condannati per estorsione, offrendo un chiaro esempio dei limiti invalicabili per chi si rivolge al supremo organo di giustizia.
Il Caso: Dalla Condanna per Estorsione al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di estorsione. I due imputati, ritenuti responsabili, hanno deciso di presentare un ricorso unitario alla Corte di Cassazione, sperando di ribaltare l’esito del giudizio. Le loro doglianze si concentravano su diversi aspetti, tra cui la gestione delle prove e la qualificazione giuridica del reato contestato.
Le Doglianze degli Imputati e la Risposta della Corte
I ricorrenti hanno sollevato diverse obiezioni, tra cui:
1. Mancata acquisizione di una prova decisiva: Si lamentava il diniego di riaprire l’istruttoria dibattimentale per ascoltare alcuni testimoni.
2. Errata qualificazione giuridica: Si contestava la classificazione del fatto come estorsione.
3. Mancato riconoscimento di un’attenuante: Si chiedeva l’applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
4. Sussistenza di un’aggravante: Si contestava la presenza dell’aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite.
La Corte ha respinto i primi punti in blocco, qualificando il ricorso inammissibile su tali basi. Ha spiegato che la legge le preclude di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, specialmente quando la motivazione della sentenza impugnata è logica e priva di vizi evidenti. La Corte d’Appello aveva già ampiamente giustificato le sue decisioni, spiegando l’irrilevanza di ulteriori testimonianze a fronte di altre prove, la chiara finalità estorsiva della richiesta di denaro e la piena capacità processuale degli imputati.
Il Principio del ‘Devoluto’ e la Novità del Motivo d’Appello
Un punto cruciale della decisione riguarda il terzo motivo di ricorso, relativo all’aggravante. La Cassazione ha rilevato che questa specifica contestazione non era mai stata sollevata nel precedente atto di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello. Questo principio, noto come ‘effetto devolutivo’, limita il giudizio di impugnazione alle sole questioni sollevate dalla parte. La mancata contestazione in appello ha reso il motivo, per la prima volta sollevato in Cassazione, automaticamente inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, il rispetto per l’autonomia del giudice di merito nella valutazione delle prove e dei fatti. La Cassazione non può trasformarsi in un ‘terzo giudice’ del fatto, ma deve limitarsi a un controllo di legittimità, verificando cioè che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica. In secondo luogo, il rigoroso rispetto delle regole procedurali, come quella che impone di presentare tutte le doglianze in sede di appello, pena l’inammissibilità delle stesse in Cassazione. Consentire la presentazione di motivi nuovi in sede di legittimità minerebbe la struttura e la certezza del processo.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato per i due ricorrenti non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario, confinato al controllo di legalità. Tentare di utilizzarlo per ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche negative per i ricorrenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati miravano a una rivalutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Inoltre, uno dei motivi non era stato sollevato nel precedente grado di appello, violando una specifica regola procedurale.
La Corte di Cassazione può decidere se un testimone è attendibile o meno?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito le prove, come l’attendibilità di una testimonianza. Il suo compito è verificare che la valutazione fatta dal giudice di merito (es. la Corte d’Appello) sia basata su una motivazione logica e non contraddittoria.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione non è stato presentato in appello?
Se un motivo di ricorso viene sollevato per la prima volta in Cassazione senza essere stato precedentemente discusso in appello, esso viene dichiarato inammissibile, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39017 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell’interesse di COGNOME NOME e di NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo, con i quali si deducono il difetto di motivazione in relazione alla mancata acquisizione di una prova decisiva, alla qualificazione giuridica del fatto e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nonché l’erronea applicazione di legge processuale per il diniego della riapertura dell’istruttoria dibattimentale, non sono consentiti dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati e della sussistenza del reato di estorsione contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5-9 sulle ragioni dell’irrilevanza per la decisione dell’escussione dei carabinieri a fronte dell’attendibilità delle dichiarazioni delle p.o., sull’evidente finalità estorsiva d richiesta di denaro e sulle considerazioni del perito in ordine alla capacità di stare in giudizio e di intendere e volere degli imputati);
considerato che il terzo motivo, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che i ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente negli odierni ricorsi, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consiqliere estensøre
Il Presidente