Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8799 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8799 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CATANIA il 16/03/1965 COGNOME NOME nato a CATANIA il 03/09/1966
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta a NOME e a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 110 e 473 cod. pen. (fatto commesso in Nicosia il 25 novembre 2019);
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo di comune difensore e con un unico atto di impugnativa, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, con il quale si contesta l’operata valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, è affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimi giacché, tramite argomentazioni meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese da quei giudici (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) e interamente versate in fatto, mira a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazio loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della statuizione sulla responsabilità, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso di specie (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha affermato che le dichiarazioni del teste di NOMECOGNOME non possono ricondursi ad una mera “valutazione”);
che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualor non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficient motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931) (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ne ha motivato il diniego evidenziando come non si rinvenissero elementi positivi atti a giustificare la richiesta mitigazione del trattamento sanzionatorio);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il consigliere estensore