Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42182 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42182 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
21786/202z1 – Rel. Borrelli – Ud. 23.10.2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunz inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. p non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduce profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenz impugnata), che ha fatto leva, per escludere la tenuità, su un dato di fatto che ha ritenu concludente, riconducibile all’ambito della graduazione del coefficiente soggettivo, vale dire la volontà, sottesa alla falsa dichiarazione, di sottrarsi alle conseguenze della g senza patente, tema con cui il ricorso non si è confrontato;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia viz motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità, in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha più vol affermato, in tema di circostanze attenuanti generiche, che solo la loro concessione necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattame cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuan questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senz ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione de elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019 Schettino, Rv. 275319, in motivazione; in tali termini già Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992 Gennuso, Rv. 192381; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241 e più di recente Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, COGNOME, Rv. 270694).
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta v motivazione in ordine all’insussistenza dell’elemento soggettivo, è del tutto generico aspecifico, in quanto costituito dall’enunciazione di soli principi di diritto senza, tu spiegare perché il ragionamento dei giudici di merito circa l’irrilevanza del presunto inten
provocatorio/canzonatorio sia errato (la Corte di Appello correttamente motivava sul punto a pag. 5 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 23 ottobre 2024