Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
Comprendere i confini del giudizio della Corte di Cassazione è fondamentale. Una recente ordinanza ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Analizziamo questa decisione per capire perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente in casi complessi che coinvolgono reati come resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi.
I Fatti alla base della Condanna
Il caso nasce da un ricorso presentato da un uomo condannato in Corte d’Appello per una serie di reati. Le accuse includevano:
* Resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), per essersi opposto a degli agenti di polizia.
* Minaccia.
* Porto di armi od oggetti atti ad offendere, nello specifico un coltello da cucina, delle forbici e un taglierino.
L’imputato, non accettando la sentenza di condanna, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sperando in un ribaltamento del verdetto.
Le Ragioni del Ricorso e la Risposta della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su diversi punti, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e l’interpretazione delle norme. Vediamo come la Cassazione ha smontato, uno per uno, i motivi presentati.
Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. Essenzialmente, l’appellante non ha contestato errori di diritto, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
1. Resistenza a Pubblico Ufficiale e Doglianze di Fatto
Per il reato di resistenza, la Corte ha specificato che le lamentele dell’imputato erano ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di rivedere come si erano svolti gli eventi, compito che spetta esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello. La condotta non è stata considerata semplice ‘espressione di disprezzo’, ma una vera e propria resistenza.
2. La Mancata Applicazione della Scriminante
Il ricorrente invocava l’applicazione dell’art. 393-bis c.p., che giustifica la reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale. La Corte ha rigettato questo motivo come ‘manifestamente infondato’. Il presupposto per questa scriminante è l’illegittimità dell’operato degli agenti. Nel caso di specie, gli agenti stavano legittimamente tentando di bloccare e identificare l’imputato dopo che questi aveva minacciato altre persone. La loro azione era, quindi, del tutto legale.
3. Minaccia e Porto d’Armi
Anche riguardo ai reati di minaccia e porto d’armi, i motivi sono stati respinti. L’imputato proponeva una ‘alternativa ricostruzione in fatto’ senza però dimostrare ‘evidenti illogicità’ nella motivazione della sentenza d’appello. I giudici di merito avevano ragionevolmente escluso l’ipotesi di minore gravità, considerando la tipologia e il numero di oggetti portati (coltello, forbici, taglierino).
4. La Determinazione della Pena
Infine, la richiesta di una revisione del trattamento punitivo è stata respinta. La Cassazione ha ricordato che la quantificazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la pena era stata adeguatamente motivata, tenendo conto dei precedenti penali dell’imputato e della contestata recidiva.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base di un principio consolidato: il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado. Il controllo di legittimità si limita a verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia esistente, logica e non contraddittoria. Poiché i motivi del ricorso si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito della vicenda, senza evidenziare vizi di legge, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro promemoria dei limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso in Cassazione ha successo solo se si denunciano vizi procedurali o una errata applicazione della legge. Tentare di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, non contesta violazioni di legge o vizi procedurali, ma si limita a chiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
È possibile reagire a un atto di un pubblico ufficiale ritenuto ingiusto?
Sì, la legge (art. 393-bis c.p.) prevede una causa di giustificazione per chi reagisce a un atto arbitrario di un pubblico ufficiale. Tuttavia, come chiarito in questa ordinanza, tale giustificazione non si applica se l’azione dell’agente è legittima, come nel caso di un tentativo di identificazione a seguito di una condotta minacciosa.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dai giudici di merito?
La Cassazione non può modificare la pena a sua discrezione. Può annullare la decisione sulla pena solo se la motivazione del giudice di merito è completamente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. In questo caso, la pena era stata giustificata in modo congruo facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39954 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento alla condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, con riferimento alla condotta del ricorrente affatto risoltisi in mere espressioni di disprezzo degli agenti;
manifestamente infondato è il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen. difettandone il requisito costitutivo del illegittimità dell’operato degli agenti di polizia che, dopo la condotta minacciosa dell’imputato ai danni di terzi, tentavano di bloccarne la fuga per la identificazione;
sono volti ad un’alternativa ricostruzione in fatto, in carenza di evidenti illogicità del motivazione dei giudici del merito, i motivi che contestano la sussistenza dei reati di minaccia e porto di arma di cui ai capi 2) e 3), fatto per il quale, del tutto ragionevolmente tenuto conto della tipologia di armi e numero delle stesse (coltello da cucina; forbici e taglierino) è stata esclusa la riconducibilità all’ipotesi di minore gravità;
Considerato, infine, che i motivi di ricorso sul trattamento punitivo sono volti a sollecitare al giudice di legittimità l’esercizio di poteri tipicamente discrezionali dei qua giudici di merito hanno dato congrua motivazione valorizzandone i precedenti penali, che gli sono valsi anche la contestazione della recidiva;
Rilevato, altresì, che sono manifestamente infondati i rilievi sulla regolarità dell’appello che è stato esaminato nel merito dalla Corte Distrettuale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’ll ottobre 2024