Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39942 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39942 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NEAGU COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento alla condanna per il reato d all’art. 336 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costi mere doglianze in punto di fatto e, con riferimento alla condotta del ricorrente (cfr. pag. sentenza impugnata) affatto riconducibili alla mera espressione di sentimenti ostili vers operanti, perché, invece, risoltisi in atteggiamenti minacciosi e ostruzionistici all’opera polizia;
sono volti ad un’alternativa ricostruzione in fatto, in carenza di evidenti illogic motivazione dei giudici del merito, i motivi che contestano la sussistenza dei reati di minac porto di arma, sub capi a) e b);
manifestamente infondato anche il motivo di ricorso su presunte carenze della motivazione per omesso esame delle deduzioni difensive svolte con i motivi di appello che, invece, la Cor di merito ha esamiNOME escludendone la rilevanza in ragioNOME confronto critico con complessive risultanze processuali;
Considerato, infine, che i motivi di ricorso sul trattamento punitivo sono volti a solle al giudice di legittimità l’esercizio di poteri tipicamente discrezionali dei quali i giudi hanno dato congrua motivazione valorizzando l’intensità del dolo delle condotte agite p un’apprezzabile durata temporale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
D E POSITATA
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