Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38106 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38106 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada;
rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, avendo la Corte di merito utilizzato ai fini della decisione una missiva stragiudiziale sottoscritta dall’imputato e diretta alla compagnia assicurativa, sulla base di una erronea interpretazione dell’art. 237 cod. proc. pen.; 2. Mancata assunzione di una prova decisiva in violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. 3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione emergente dal provvedimento impugNOME in punto di affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non avendo la Corte di merito tenuto conto delle palesi contraddizioni interne al racconto della vittima, che renderebbero non condivisibile la ricostruzione dei fatti offerta in sentenza; erroneità della decisione in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; erroneità ed illegittimità della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Rilevato che il primo motivo di ricorso è reiterativo di ragioni di doglianza già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni corrette in diritto (la Corte di merito ha infatti ritenuto acquisibile ed utilizzabi la missiva in questione, in quanto atto proveniente dall’imputato);
considerato, in ogni caso, che la missiva è valsa a corroborare la sussistenza dei reati contestati, accertati principalmente nel giudizio a mezzo delle deposizioni della persona offesa e del teste oculare COGNOME NOME, ritenuti attendibili in ragione della linearità e precisione del loro narrato.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato la natura eccezionale dell’istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all’art.603 cod. proc. pen., ritenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d’ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere (Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 256968; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, COGNOME Gloria, Rv. 233391), precisando, altresì, che una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dall’acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito (Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, Rv. 247872)
Considerato che le deduzioni sviluppate nel terzo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato che le doglianze riguardanti l’erroneità della condanna al risarcimento del danno disposto in favore della parte civile sono destituite di fondamento, discendendo la decisione dall’accertata responsabilità dell’imputato.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore