Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi non Superano il Vaglio di Legittimità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini invalicabili del giudizio di legittimità, confermando che un ricorso inammissibile è l’esito inevitabile quando si tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio sul merito. Attraverso l’analisi di un caso specifico, esploriamo perché la richiesta di una nuova valutazione delle prove o la contestazione generica sulla determinazione della pena non possono trovare accoglimento in questa sede.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La difesa contestava la decisione dei giudici di merito su due fronti principali. In primo luogo, metteva in discussione la ricostruzione dei fatti e l’affermazione della responsabilità penale, proponendo una lettura alternativa delle prove raccolte. In secondo luogo, lamentava la mancata applicazione di una specifica circostanza attenuante e delle attenuanti generiche, criticando di fatto il trattamento sanzionatorio riservato alla propria assistita.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non stabilisce se l’imputata fosse colpevole o se la pena fosse giusta), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero estranei ai poteri di controllo che la legge le attribuisce. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
La motivazione della Corte si articola su due pilastri fondamentali che definiscono la natura del giudizio di Cassazione.
Il primo riguarda la valutazione delle prove. I giudici supremi hanno ribadito che il loro compito non è quello di effettuare una “rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie”. In altre parole, la Cassazione non può riesaminare testimonianze, perizie o documenti per decidere se la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello sia quella più convincente. Il suo ruolo è limitato a verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non basata su prove travisate. Poiché nel caso di specie i motivi del ricorso miravano proprio a una nuova valutazione dei fatti, sono stati ritenuti inammissibili.
Il secondo pilastro concerne la determinazione della pena. Anche in questo ambito, il potere della Cassazione è circoscritto. La difesa lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, ma la Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione “sufficiente e non illogica” a sostegno di tale decisione. Quando il giudice di merito ha adeguatamente esaminato le richieste della difesa e ha giustificato le proprie scelte in modo razionale, la decisione diventa insindacabile in sede di legittimità. Il tentativo di contestare questa valutazione si traduce, anche qui, in un motivo che rende il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. È fondamentale comprendere che la Suprema Corte non è un “terzo grado di giudizio” dove poter ridiscutere l’intero processo. I motivi di ricorso devono essere specifici e focalizzati su errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza, non su un diverso apprezzamento dei fatti. Insistere su argomentazioni di merito non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione rafforza il principio secondo cui il giudizio di legittimità è un controllo sulla corretta applicazione della legge, non un’ulteriore istanza per rimettere in discussione l’esito del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non erano consentiti dalla legge in sede di Cassazione. In particolare, il ricorrente chiedeva una nuova valutazione delle prove e criticava la determinazione della pena, attività che spettano ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente sul fatto (cioè se l’imputato è colpevole o innocente basandosi sulle prove), ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e senza contraddizioni.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40373 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40373 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore dell’imputata;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dall legge in sede di legittimità in quanto:
volti a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estra al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti de emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (sul motivo n. 1, con cui contesta la responsabilità per il reato, si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata; sul motivo n. 2, relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., s vedano le pagine 4 e 5);
afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 novembre 2025.