Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso si limita a proporre una rilettura delle prove già valutate dai giudici precedenti, il suo esito è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spaccato chiaro sui limiti dell’impugnazione in Cassazione e sulle ragioni che portano a una tale pronuncia.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello a una pena di cinque anni e otto mesi di reclusione, oltre a una multa di 3.200 euro, per una serie di reati uniti dal vincolo della continuazione, tra cui la ricettazione (art. 648 c.p.). La Corte di Appello aveva integralmente confermato la decisione del primo giudice, ritenendo provata la sua responsabilità penale sulla base del compendio probatorio acquisito.
I Motivi del Ricorso e i Limiti della Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Errata valutazione delle prove relative al primo capo di imputazione.
2. Errata valutazione delle prove relative al secondo capo di imputazione (ricettazione).
3. Errata dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, la Corte ha subito messo in chiaro la natura di tali doglianze. I primi due motivi, infatti, non contestavano una violazione di legge, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, un’operazione preclusa alla Corte di Cassazione, che svolge un sindacato di mera legittimità.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. I giudici hanno sottolineato come i primi due motivi fossero ‘versati integralmente in fatto’, ovvero tentassero di trasformare la Corte in un giudice di merito, chiedendole di riconsiderare elementi già vagliati nei precedenti gradi di giudizio. Questo tipo di richiesta è estraneo alla funzione della Cassazione, a meno che non si denunci un ‘travisamento della prova’ specifico e decisivo, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Anche il terzo motivo, relativo alla pena, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche era ampiamente e logicamente motivata. La presenza di numerosi precedenti penali e l’assenza di elementi positivi di valutazione a favore dell’imputato giustificavano pienamente tale scelta, rendendola insindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su principi consolidati. In primo luogo, viene ribadito il confine invalicabile tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può diventare un pretesto per una terza valutazione delle prove. La Corte non riesamina il materiale probatorio, ma si limita a controllare che la sentenza impugnata abbia applicato correttamente la legge e abbia sviluppato un percorso argomentativo logico e non contraddittorio.
In secondo luogo, per quanto riguarda la dosimetria della pena e la concessione delle attenuanti, la valutazione spetta al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo se viziata da manifesta illogicità. Nel caso specifico, la decisione era stata giustificata in modo congruo facendo riferimento a elementi oggettivi, come i precedenti penali e la commissione dei reati durante l’esecuzione di un’altra pena.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito: un ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legge o su difetti logici evidenti nella motivazione, non sulla speranza di ottenere una diversa interpretazione dei fatti. La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sentenza di condanna. Questo principio garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema venga sommersa da appelli che mirano impropriamente a un nuovo esame del merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano violazioni di legge, ma chiedevano una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge unicamente un controllo di legittimità.
È possibile contestare la valutazione delle prove in Cassazione?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una semplice rivalutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito. Il sindacato di legittimità si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza entrare nel merito dei fatti.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche?
La concessione delle attenuanti generiche è stata negata a causa dei numerosi precedenti penali del ricorrente e dell’assenza di elementi positivi da valutare. La Corte di Cassazione ha ritenuto che questa decisione fosse motivata in modo logico e quindi non censurabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38700 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38700 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAVIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronuncia di primo grado, che lo aveva condanNOME alla pena di cinque anni e otto mesi di reclusione ed C 3.200 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 23 comma 3 I. 110 del 1975 (capo 1), e 648 cod. pen (capo 2);
considerato che i primi due motivi, con i quali il ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l’affermazione di penale responsabilità rispettivamente del capo 1) e del capo 2), sono inammissibili in quanto versati integralmente in fatto e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato d legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
ritenuto che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della dosimetria sanzioNOMEria e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (numerosi precedenti penali ed assenza di elementi positivi di valutazione), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419); del pari, in punto dosimetria sanzioNOMEria, la Corte, con argomentare logico e quindi insindacabile in questa sede, ha valutato la pena inflitta congrua in considerazione dei precedenti penali del prevenuto e della circostanza che il medesimo avesse commesso i delitti contestatigli durante l’esecuzione di altra pena.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025