Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8802 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8802 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ASTI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, per quanto qui di interesse, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il primo motivo dei ricorsi è inammissibile, in quanto diretto a sollecitare – al di dell’allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza – una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakan Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che, con il secondo e il terzo motivo, i ricorrenti prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai prin enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta d sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 12 e 13 della sentenza impugnata);
che la memoria dell’AVV_NOTAIO non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dell’originario ricorso;
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
I ente