Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38103 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38103 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a CINISELLO BALSAMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 3.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen.; 4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen.
Considerato, quanto alle doglianze proposte dagli imputati in tema di affermazione di penale responsabilità e riqualificazione del fatto (motivi primo e secondo) che le argomentazioni illustrate nel ricorso sono manifestamente infondate, in quanto generiche, prive di reale confronto con la decisione impugnata, non scandite da necessaria critica al ragionamento seguito dalla Corte di merito nella decisione impugnata ed in contrasto con i principi stabiliti in sede di legittimità.
Considerato che i rilievi difensivi, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio in atti, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto alle ulteriori censure formulate in tema di trattamento sanzionatorio (motivi terzo e quarto), che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’assenza di positivi elementi di valutazione e la mancanza di manifestazioni di resipiscenza.
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore ente