Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del proprio giudizio. Il caso offre uno spunto prezioso per comprendere perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente quando si tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di merito. Analizziamo come e perché i motivi proposti dall’imputato non hanno superato il vaglio di legittimità.
Il caso: dalla assoluzione alla condanna in appello
La vicenda processuale ha origine da un’assoluzione in primo grado. Tuttavia, a seguito dell’appello proposto sia dal pubblico ministero che dalla parte civile, la Corte d’Appello ha ribaltato completamente la decisione. L’imputato è stato ritenuto responsabile, sia penalmente che civilmente, per il reato di minaccia aggravata, previsto dall’art. 612, secondo comma, del codice penale.
Contro questa sentenza di condanna, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali.
I motivi del ricorso e la declaratoria di ricorso inammissibile
I giudici della Suprema Corte hanno esaminato entrambi i motivi di ricorso, concludendo per la loro manifesta infondatezza e, di conseguenza, per l’inammissibilità dell’intera impugnazione.
Il primo motivo: la pretesa di un riesame dei fatti
Il ricorrente lamentava una presunta illogicità nella motivazione della sentenza d’appello riguardo all’affermazione della sua responsabilità. Di fatto, chiedeva alla Cassazione di rivalutare il materiale probatorio e di offrire una “rilettura” degli elementi di fatto diversa da quella del giudice di merito.
La Corte ha prontamente respinto questa argomentazione, ricordando che il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. Non può, quindi, riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Proporre una diversa, e soggettivamente più adeguata, interpretazione delle risultanze processuali non integra un vizio di legittimità, ma si traduce in una richiesta inammissibile di un nuovo giudizio sul fatto.
Il secondo motivo: la genericità della richiesta
Con il secondo motivo, l’imputato si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Anche in questo caso, il motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la sua intrinseca genericità.
Il ricorrente, infatti, ha omesso di indicare quali elementi concreti e specifici la Corte d’Appello avrebbe trascurato nel negare i benefici richiesti. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta, cosa che in questo caso non è avvenuta.
La tardività della memoria della parte civile: una precisazione processuale
L’ordinanza contiene anche un’importante precisazione procedurale. La memoria presentata dalla parte civile è stata depositata solo due giorni prima dell’udienza, in violazione del termine di quindici giorni “liberi” previsto dall’art. 611 del codice di procedura penale. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato la memoria tardiva e non l’ha potuta prendere in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese legali.
Le motivazioni della Cassazione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati. In primo luogo, viene riaffermata la netta distinzione tra il giudizio di merito, che valuta i fatti e le prove, e il giudizio di legittimità, che verifica la corretta applicazione della legge. La Cassazione non può essere investita del compito di vagliare nuovamente il materiale probatorio. In secondo luogo, si sottolinea il requisito della specificità dei motivi di ricorso: le censure devono essere precise, dettagliate e non possono limitarsi a una generica contestazione della decisione impugnata. Infine, la Corte ha applicato rigorosamente le norme procedurali relative ai termini per il deposito degli atti, confermando che il loro rispetto è essenziale per la validità del procedimento.
Conclusioni: i confini invalicabili del giudizio di legittimità
L’ordinanza in commento è emblematica nel delineare i confini dell’intervento della Corte di Cassazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è un mero tecnicismo, ma la conseguenza diretta del tentativo di snaturare la funzione della Suprema Corte. Il verdetto finale, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento per far valere vizi di legge, non per ottenere una terza valutazione dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il primo motivo chiedeva una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Cassazione, e il secondo motivo era generico, in quanto non specificava quali elementi concreti la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare per concedere i benefici richiesti.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare le prove o i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge, senza entrare nel merito della ricostruzione fattuale.
Cosa succede se la memoria della parte civile viene depositata in ritardo?
Se la memoria della parte civile viene depositata oltre i termini previsti dalla legge (in questo caso, quindici giorni liberi prima dell’udienza), viene considerata tardiva e non può essere presa in considerazione dalla Corte, neanche per la decisione sulle spese legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36959 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AIDONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, investita del gravame della parte pubblico e della parte civile, in totale riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha affermato la responsabilità del predetto imputato, sia a fini penali sia a fini civili, in ordine al reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta l’illogicità della motivazione in punto di ritenuta responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio quando invece il giudice di legittimità non può procedere alla “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME);
Considerato che il secondo motivo, che si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è intrinsecamente generico, poiché omette di indicare in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, la Corte di appello avrebbe dovuto concedere i benefici richiesti;
Rilevato che la memoria presentata dalla parte civile il 23 settembre 2024 è tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni “liberi” prima dell’udienza, previsti dall’art. 611 cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 25/09/2024