Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, confermando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di merito. Il caso riguarda una condanna per il reato previsto dall’art. 493-ter del codice penale e chiarisce perché i motivi basati esclusivamente su una diversa interpretazione dei fatti non possono trovare accoglimento in questa sede.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Salerno. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 493-ter c.p., una norma che punisce l’indebito utilizzo e la falsificazione di carte di credito e di pagamento.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. In sostanza, la difesa contestava il modo in cui i giudici di merito avevano ricostruito e valutato i fatti e le prove a carico.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente erano ‘aspecifici’ e ‘articolati esclusivamente in fatto’.
Di conseguenza, la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che spiegano perché il ricorso non poteva essere accolto. La Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: il suo ruolo non è quello di un ‘terzo giudice’ che può effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove.
Il giudizio di Cassazione è un ‘giudizio di legittimità’, il cui scopo è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la loro motivazione sia logica, completa e non contraddittoria. Non è consentito alla Suprema Corte sostituire la propria valutazione dei fatti a quella espressa nella sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici di appello avevano fornito una motivazione ‘esaustiva e conforme alle risultanze processuali’, basandosi su una pluralità di elementi che dimostravano la responsabilità penale dell’imputato. La Corte ha inoltre evidenziato la presenza di una ‘doppia conforme’, cioè due sentenze di merito (primo grado e appello) che erano giunte alla medesima conclusione, rafforzando ulteriormente la tenuta logica della ricostruzione accusatoria. Tentare di mettere in discussione tali apprezzamenti di fatto, secondo la Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità e rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve come importante monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione. Le conclusioni pratiche sono chiare: un ricorso ha possibilità di successo solo se si concentra su vizi di diritto (errata interpretazione o applicazione di una norma) o su vizi logici manifesti e macroscopici della motivazione. Al contrario, un’impugnazione che si limita a proporre una lettura alternativa delle prove, senza individuare un errore giuridico specifico, è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna a spese e sanzioni ulteriori. La decisione riafferma la netta separazione tra il giudizio di merito, riservato ai primi due gradi, e quello di legittimità, di competenza esclusiva della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano basati esclusivamente su una diversa valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge unicamente un controllo di legittimità.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, il ruolo della Corte di Cassazione è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti, senza poter effettuare una nuova e autonoma ricostruzione dei fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il condannato?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36314 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARE’),INDIRIZZO (late, d LA AI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato d all’art. 493-ter cod. pen. è aspecifico ed articolato esclusivamente in fa quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estr poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probat posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e divers parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grad come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralit di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordin reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugn tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termi contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sed rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.