Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35415 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MARUGGIO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con separati atti, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Brindisi ha affermato la penale responsabilità penale degli imputati in ordine al delitto di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219 e 223, comma 1, n. 1, legge fall.;
Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente NOME COGNOME denunzia erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio, con particolare riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare un’alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente NOME COGNOME lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevant come avvenuto nella specie;
Rilevato che il motivo, con il quale il ricorrente NOME COGNOME denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere estremamente generico, è volto a una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, nonché priva di una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito attraverso una completa, adeguata e logica motivazione;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibilEi GLYPH ricorsol-e condanna AL ricorrentt, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024