Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32002 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza del motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito pe fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quell dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendos stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sent oggetto di ricorso;
che in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui 76 D.Igs. 159/2011, la Corte di appello a pag. 2 ha evidenziato ch provvedimento del AVV_NOTAIO Catanzaro che imponeva al COGNOME la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nel Comune di residenza con divieto fare ritorno nel Comune di Catanzaro, fosse adeguatamente motivato;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della de ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’e di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezz della motivazione posta a base della dichiarazione di attendibilità dichiarazioni rese da COGNOME NOME, non è consentito dalla legge sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal gi merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplic ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘ri degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancat applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sed legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esen da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessa che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atte
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generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavor dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia rife quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superat gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente