Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti della Valutazione dei Fatti
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di impugnazioni, chiarendo quando un ricorso inammissibile non può superare il vaglio di legittimità. Il caso analizzato offre spunti cruciali sulla valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni dei coimputati, e sulla corretta formulazione delle richieste difensive, come quella relativa alla sospensione condizionale della pena.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di combustione illecita di rifiuti in concorso con altri. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello, che, pur confermando la responsabilità penale dell’imputato, concedeva le attenuanti generiche e rideterminava la pena finale.
Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di impugnazione.
I Motivi del Ricorso: Prova e Benefici di Legge
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo alla valutazione della prova. A suo dire, la condanna si basava esclusivamente sulle dichiarazioni di una coimputata, ritenute inattendibili e non supportate da adeguati riscontri esterni, anzi smentite da altre testimonianze. Si contestava, quindi, la tenuta logica del quadro probatorio che aveva portato alla sua condanna.
In secondo luogo, la difesa deduceva un’ulteriore violazione di legge e un difetto di motivazione per l’omessa risposta della Corte d’Appello alla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena. Tale richiesta era stata avanzata sia nell’atto di appello, tramite la formula generica dei “benefici di legge”, sia successivamente a mezzo PEC.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le doglianze difensive e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Sulla Valutazione della Prova
Riguardo al primo motivo, i giudici di legittimità hanno osservato che la motivazione della Corte d’Appello era tutt’altro che carente. Essa, infatti, aveva dato conto in modo articolato delle circostanze concrete che rendevano attendibili le dichiarazioni della coimputata: la presenza dell’imputato sul luogo del reato, dove era in corso la combustione di materiale analogo a quello che lui stesso aveva trasportato, e il carattere autoaccusatorio delle dichiarazioni rese dalla donna. Di fronte a questo quadro probatorio, definito “granitico”, le argomentazioni del ricorrente sono state qualificate come un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione del merito dei fatti, attività preclusa al giudice di Cassazione.
Sulla Richiesta Generica dei Benefici di Legge
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha applicato il consolidato principio secondo cui una richiesta generica di applicare i “benefici di legge”, non supportata dalla specificazione delle ragioni sottese, non obbliga il giudice d’appello né a concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare specificamente sul punto. L’omissione di qualsiasi elemento di fatto idoneo a giustificare l’accoglimento della richiesta rende la stessa inefficace.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione si fonda su due pilastri fondamentali del processo penale. Il primo riguarda la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che mira a proporre una “mera personale rivalutazione della portata degli elementi disponibili” è, per sua natura, inammissibile.
Il secondo pilastro attiene all’onere di specificità dei motivi di impugnazione. La parte che impugna una sentenza ha il dovere di articolare le proprie censure in modo chiaro e dettagliato. Una richiesta vaga e generica, come quella di concessione dei “benefici di legge”, non attiva alcun obbligo in capo al giudice di esaminarla nel dettaglio, se non è accompagnata da argomenti fattuali e giuridici a suo sostegno.
Conclusioni
La sentenza in esame costituisce un importante monito per gli operatori del diritto. Sottolinea la necessità di redigere atti di impugnazione rigorosi, che si concentrino sui vizi di legittimità della decisione e non su una sterile riproposizione di argomenti già vagliati nel merito. Inoltre, ribadisce che le richieste di benefici, come la sospensione condizionale, devono essere sempre motivate e supportate da elementi concreti, altrimenti rischiano di essere ignorate senza che ciò costituisca un vizio della sentenza.
La Corte di Cassazione può riesaminare la credibilità di un testimone?
No, sulla base di questa sentenza, la Corte di Cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle prove o della credibilità dei testimoni, se la motivazione della corte di merito è logica e completa. Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge.
È sufficiente chiedere i ‘benefici di legge’ per ottenere la sospensione condizionale della pena?
No, la sentenza chiarisce che una richiesta generica e non supportata da specifiche ragioni di fatto non è sufficiente. Il giudice non è tenuto a concedere il beneficio né a fornire una motivazione specifica per il suo diniego in assenza di una richiesta argomentata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo mirava a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e il secondo motivo si basava su una richiesta di benefici di legge formulata in modo troppo generico, senza indicare elementi concreti a supporto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31793 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Santa NOME Capua a Vetere nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 09/06/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli riforma parzialmente la sentenza del tribunale di Santa NOME Capua a Vetere del 8 gennai 2020, con cui NOME era stato condannato in relazione al reato di cu agli artt. 110 c.p. 256 bis comma 2 in relazione all’art. 256 comma 1 del Dl 152/06, concedendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena final applicata.
COGNOME Avverso la predetta ordinanza NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo due motivi d impugnazione.
Deduce con il primo i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e d) cod proc. pen., per omessa motivazione realizzata attraverso l’uso di frasi stereo e la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE doglianze difensive. Mancherebbe altresì la pro della colpevolezza, siccome fondata sulle sole dichiarazioni di una coimputat COGNOME NOME, per la quale mancherebbe ogni requisito atto a farla rite attendibile, essendo peraltro smentita da altre testimonianze degli operanti che dal coimputato COGNOMECOGNOME Inoltre, mancherebbero riscontri alle dichiarazio della COGNOME.
Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione, avendo la corte omesso di rispondere in ordine all richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena inviata a mez pec. Già poi nell’atto di appello sarebbero stati richiesti i benefici di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME Il primo motivo è inammissibile: sia perché non si confronta con l’articolata motivazione, con cui si dà conto RAGIONE_SOCIALE circostanze concrete verif dagli operanti, quanto alla presenza dell’imputato su un luogo ove era in cors combustione di materiale analogo a quello dallo stesso caricato e trasportato e quindi della attendibilità, in tale contesto e anche in ragione del ca autoaccusatorio di quanto riferito, RAGIONE_SOCIALE affermazione della coimputata, NOME proprietaria dell’area interessata e intenta a dirigere le operazioni di combus Sia perché, a fronte di tale granitico quadro accusatorio, mira a proporre una m personale rivalutazione della portata degli elementi disponibili.
COGNOME Quanto al secondo motivo, a fronte di una generica richiesta di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, non supporta dalla specificazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese, trova applicazione il principio seco quale in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d’uffic sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in c nell’atto di impugnazione e in sede di discussione – e deve ritenersi in ogn idoneo in tal senso -, siano stati genericamente richiamati i “benefici di le omettendo l’indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustific raccoglimento della richiesta. (Sez. 1 -, n. 44188 del 20/09/2023 Rv. 285413 01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp
procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in d 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ric sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della caus inammissibilità”, si dispone che lo stesso versi la somma, determinata in equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 13.03.2024.