Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Limiti del Suo Giudizio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi che le vengono sottoposti, delineando con precisione i confini del proprio operato. Comprendere perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale è fondamentale per capire la funzione del giudizio di legittimità. In questo caso, la Suprema Corte ha rigettato le richieste di un imputato, confermando la decisione dei giudici di merito e chiarendo due principi cardine del diritto processuale e penale.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basando le sue doglianze su due punti principali.
In primo luogo, contestava la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna, sostenendo una violazione di legge e un vizio di motivazione. In pratica, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare gli elementi probatori, come il riconoscimento di un oggetto rubato da parte della persona offesa.
In secondo luogo, criticava il modo in cui i giudici di merito avevano bilanciato le circostanze del reato, in particolare la ritenuta equivalenza tra le attenuanti generiche e l’aggravante della recidiva reiterata.
Il Ricorso Inammissibile per la Rivalutazione dei Fatti
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il primo motivo di ricorso inammissibile. La ragione è fondamentale e risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un “terzo grado” di merito; il suo compito non è quello di rivalutare le prove o di decidere se un testimone sia più o meno attendibile.
Il suo sindacato è confinato alla verifica che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria. Richiedere una nuova valutazione delle risultanze probatorie, senza indicare uno specifico travisamento di un atto processuale, si traduce in una richiesta inammissibile di riesame dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
Il Divieto di Prevalenza delle Attenuanti sulla Recidiva
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La critica del ricorrente si concentrava sul giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e la recidiva reiterata. Tuttavia, la Corte ha ricordato l’esistenza di un divieto espresso, sancito dall’art. 69, quarto comma, del codice penale.
Questa norma stabilisce che le circostanze attenuanti generiche non possono mai essere considerate prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata. Pertanto, la decisione della Corte d’Appello di considerare le circostanze equivalenti (e non le attenuanti prevalenti) non solo rientrava nella sua discrezionalità, ma era anche l’unica scelta giuridicamente corretta, supportata da una motivazione adeguata.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su argomentazioni nette e consolidate. Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato che le doglianze erano una mera riproposizione di quelle già presentate in appello e miravano a ottenere una “rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità”. I giudici di merito avevano già fornito argomenti logici e giuridici corretti per fondare la responsabilità dell’imputato, e non spettava alla Cassazione metterli in discussione.
Sul secondo motivo, la motivazione è stata ancora più diretta: la legge pone un limite invalicabile. La Corte d’Appello aveva esercitato la propria discrezionalità nel rispetto della norma, fornendo una motivazione logico-giuridica adeguata per il giudizio di equivalenza. Di conseguenza, anche questa censura era priva di fondamento. L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma due principi cruciali per chi si approccia alla giustizia penale. Primo, il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un’ulteriore occasione per discutere i fatti del processo. È uno strumento di controllo sulla legalità delle decisioni, non sul merito. Secondo, esistono regole precise, come quelle sul bilanciamento delle circostanze in presenza di recidiva, che limitano la discrezionalità del giudice e che non possono essere derogate. La declaratoria di ricorso inammissibile non è solo una questione procedurale, ma la conseguenza diretta del mancato rispetto di questi principi fondamentali.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, il che significa che controlla solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, compito che spetta ai giudici dei gradi di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Perché il motivo sul bilanciamento delle circostanze è stato respinto?
Il motivo è stato respinto perché l’articolo 69, quarto comma, del codice penale vieta espressamente che le circostanze attenuanti generiche possano essere considerate prevalenti sulla recidiva reiterata. La decisione della Corte d’Appello di bilanciare le circostanze in termini di equivalenza era quindi giuridicamente corretta e motivata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze principali: la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere messa in discussione; il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43308 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BUSSOLENGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze già proposte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare pag. 2 sull’attendibilità del riconoscimento del monile da parte della p.o. e sull’irrilevanza della mancata descrizione particolareggiata dello stesso al momento della prima denuncia di furto);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento fra opposte circostanze operato dai giudici di merito, è manifestamente infondato in quanto da un lato la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell’art. 69, quarto comma, cod. pen., dall’altro la Corte territoriale, nell’esercizio della discrezionalità che le è propria, respingendo la doglianza già formulata con l’atto di appello, ha fornito un’adeguata motivazione logico-giuridica al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, anche rispetto alla riconosciuta attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data WAI ottobre 2024
La Cons. est. GLYPH
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Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale