Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta alle Questioni di Fatto
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questa pronuncia offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché le censure basate su una diversa interpretazione dei fatti non possono trovare accoglimento davanti alla Suprema Corte. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprendere i confini invalicabili tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza di condanna per il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.) emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello de L’Aquila. L’imputata, ritenuta responsabile del reato, decideva di contestare la pronuncia di secondo grado proponendo ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, mettendo in discussione la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta dei motivi presentati dalla difesa: essi non costituivano vizi di legittimità, bensì mere ‘doglianze in punto di fatto’.
In altre parole, la ricorrente non contestava un’errata applicazione della legge o un vizio procedurale, ma proponeva una ricostruzione dei fatti alternativa e a lei più favorevole, criticando il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove. Questo tipo di censura, tuttavia, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha colto l’occasione per ribadire la natura e i limiti del proprio sindacato. Il giudizio di legittimità, per espressa volontà del legislatore, ha un orizzonte circoscritto. Il compito della Cassazione non è quello di verificare se la motivazione della sentenza impugnata corrisponda alle ‘acquisizioni processuali’ (ovvero alle prove raccolte), ma solo di controllare l’esistenza di un ‘logico apparato argomentativo’.
Finché la motivazione della Corte d’Appello risulta coerente, non contraddittoria e priva di manifeste illogicità, non può essere messa in discussione, anche se dagli atti processuali sarebbe potuta emergere una diversa ricostruzione dei fatti. Presentare un ricorso inammissibile significa proprio questo: chiedere alla Corte di fare un lavoro che non le spetta.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della dichiarazione di inammissibilità sono chiare e si allineano a un orientamento giurisprudenziale consolidato. In primo luogo, il ricorso è stato qualificato come un insieme di ‘mere doglianze in punto di fatto’, inidonee a superare il vaglio di legittimità. La difesa cercava di ottenere una nuova e più favorevole valutazione degli elementi di prova, attività preclusa in sede di Cassazione.
In secondo luogo, la Corte ha specificato che la motivazione della sentenza d’appello non presentava alcun vizio riconducibile all’articolo 606, comma 2, lettera e) del codice di procedura penale, ovvero mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato ritenuto non solo inammissibile, ma anche ‘manifestamente infondato’.
Le conclusioni
La conclusione del procedimento è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò ha comportato due conseguenze dirette per la ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve come monito: il ricorso per cassazione deve essere fondato su precisi vizi di legittimità e non può essere utilizzato come un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché costituito da ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero contestazioni sulla valutazione delle prove, e non da censure sui vizi di legittimità consentiti dalla legge, come l’errata applicazione di una norma o un difetto logico della motivazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Il ruolo della Corte di Cassazione è limitato a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo logico nella sentenza impugnata, senza alcuna possibilità di verificare la rispondenza della motivazione alle prove acquisite nel processo o di fornire una ricostruzione alternativa dei fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31339 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31339 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. E difatti, l’indagine di legittimità sul discor giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle ,acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
In altre parole, è inammissibile il motivo formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, perché quanto si risolvono in eccezioni funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482)
2.1. Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. e, per questo, il motivo si rivela anche, in ogni caso, manifestamente infondato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
DEPOS!TATA