Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31225 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 06 dicembre 2023 con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello confermato la condanna senza valutare se la prescrizione violata costituisse indice di persistente pericolosità, ma contraddittoriamente ritenendo non grave la condotta tenuta;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché la sentenza impugnata ha, con iter argomentativo logico e completo, ritenuto non giustificata la violazione commessa, e risultando la stessa, consistente nell’omessa presentazione al commissariato nella data stabilita, sufficiente per la qualificazione della condotta come penalmente rilevante, trattandosi di una prescrizione c.d. “specifica”, alla luce della sentenza Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496, richiamata dal ricorrente in modo parziale ed erroneo;
ritenuto il ricorso inammissibile anche perché, di fatto, il ricorrente chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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