Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30884/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile, riaffermando con forza i paletti procedurali che delimitano il suo campo d’azione. Il caso riguardava un imputato condannato per molestie e tentata violenza privata. Questa pronuncia offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e sulle corrette modalità di impugnazione di una sentenza.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario ha inizio con una condanna in primo grado per i reati di molestie e tentata violenza privata. In sede di appello, la Corte territoriale ha parzialmente riformato la decisione: pur confermando la responsabilità per la tentata violenza privata, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di molestie, rideterminando di conseguenza la pena.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, articolando diverse censure contro la sentenza d’appello. Tuttavia, come vedremo, nessuno dei motivi proposti ha superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte ha esaminato e respinto ogni singolo motivo di ricorso, fornendo chiarimenti essenziali sulla natura e i limiti del suo giudizio. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su principi cardine della procedura penale.
Il Primo Motivo: La Deduzione Tardiva
L’imputato lamentava una violazione di legge e un difetto di motivazione riguardo all’elemento soggettivo del reato di tentata violenza privata. La Cassazione ha ritenuto questo motivo inammissibile perché la questione non era stata sollevata nei motivi di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, infatti, vieta di presentare in Cassazione censure che non siano già state specificamente dedotte nel precedente grado di giudizio.
Il Secondo e Terzo Motivo: Il Divieto di “Rilettura” dei Fatti
Con altri due motivi, il ricorrente contestava la valutazione delle prove sulla sua responsabilità penale e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità. Le critiche, infatti, si traducevano in “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero un tentativo di spingere la Cassazione a una nuova e diversa valutazione delle prove, attività che è preclusa al giudice di legittimità e riservata esclusivamente al giudice di merito. La Corte ha sottolineato che la motivazione del giudice d’appello era completa e priva di vizi logici o giuridici.
L’Ultimo Motivo: La Genericità della Censura
Infine, l’imputato contestava l’equità della quantificazione del danno da risarcire, ma anche questo motivo è stato giudicato inammissibile perché “generico”. Il ricorrente non aveva minimamente esplicitato le ragioni a fondamento della sua critica, rendendo impossibile per la Corte valutarne la fondatezza.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono radicate nella funzione stessa della Corte di Cassazione. Essa non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente, nel tentativo di ottenere un risultato favorevole, ha proposto motivi che esulavano da questi confini, chiedendo alla Corte di fare ciò che la legge le vieta: una nuova ricostruzione dei fatti basata su criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La decisione si allinea a un principio consolidato, citando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza Dessimone, n. 6402/1997), secondo cui la “rilettura” degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento costituisce un monito fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve essere tecnicamente impeccabile: deve sollevare questioni di puro diritto o vizi di motivazione evidenti e manifesti, evitare di chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio e formulare le censure in modo specifico e non generico. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge: una censura non era stata sollevata nel precedente grado di appello, altre chiedevano un riesame dei fatti vietato in sede di legittimità, e un’ultima era formulata in modo troppo generico.
È possibile presentare un nuovo argomento legale per la prima volta in Cassazione?
No, la sentenza conferma che, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., un motivo di ricorso è inammissibile se non è stato specificamente dedotto con l’atto di appello.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di ‘giudice di legittimità’, non di ‘giudice di merito’. Il suo compito è controllare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter procedere a una nuova e diversa valutazione delle prove o dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30884 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CIANCIANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato molestie poiché estinto per prescrizione e conseguentemente rideterminando i trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di pri grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile delle molestie delitto di tentata violenza privata;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorr denunzia la violazione di legge e l’omessa motivazione in ordine alla sussiste dell’elemento soggettivo del reato di violenza privata, non è consentito in se legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta c motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’ 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l’odierno ricorr avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, ove ritenu incompleto o comunque non corretto;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censu l’inosservanza della legge ed il vizio di motivazione in ordine al raggiungime della prova della penale responsabilità dell’imputato non è consentito in sed legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto la cui valuta è preclusa a questa Corte;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lame l’inosservanza della legge e l’illogicità della motivazione in ordine alla ma applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede legittimità perché tende ad ottenere un’ inammissibile ricostruzione dei f mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di mer quale, con motivazione completa ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplici le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, l valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte, Sez 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale ricorrente denunzia l’erronea applicazione della legge ed il vizio di motivaz contestando l’equità della determinazione del danno risarcibile è generico n avendo il ricorrente minimamente esplicitato le ragioni poste a fondamento dell propria censura;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024.