Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte ha un ruolo ben preciso: verificare la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché mirava a una rivalutazione delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Analizziamo questa decisione per capire i confini invalicabili del giudizio di Cassazione.
I Fatti del Caso
Due soggetti condannati dalla Corte d’Appello di Roma decidevano di presentare ricorso per Cassazione. Le loro doglianze erano diverse:
* Il primo ricorrente lamentava l’eccessività della pena inflitta, sostenendo che la motivazione del giudice di merito fosse inadeguata.
* Il secondo ricorrente contestava la sua stessa dichiarazione di responsabilità, proponendo una lettura delle prove diversa da quella accolta nei gradi precedenti. Inoltre, si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Entrambi i ricorsi, tuttavia, sono naufragati di fronte al vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono nettamente il perimetro del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha smontato le argomentazioni difensive evidenziando l’errata impostazione dei ricorsi. Le motivazioni della decisione chiariscono perché un ricorso inammissibile è una conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito.
Motivazione della Pena e Ricorso Inammissibile
Per quanto riguarda il primo ricorso, la Corte ha specificato che l’obbligo di motivazione sulla misura della pena è adempiuto quando il giudice di merito indica gli elementi ritenuti rilevanti secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.). Non è richiesta una disamina analitica di ogni singolo fattore. Se la motivazione esiste e non è palesemente illogica, la scelta del quantum della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Divieto di Rivalutazione delle Prove
Il cuore della decisione, soprattutto riguardo al secondo ricorrente, risiede nel fermo divieto per la Corte di Cassazione di riesaminare le prove. I motivi di ricorso che contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle testimonianze tendevano a proporre una “valutazione delle prove diversa da quella effettuata dalla Corte di appello”. Questa operazione, sottolinea la Corte, “non è consentita in sede di legittimità”. Il ricorso in Cassazione serve a denunciare vizi di legge (violazione di norme o vizi logici macroscopici della motivazione), non a chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio.
Le Circostanze Attenuanti Generiche
Anche la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata respinta. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla concessione o meno di tali circostanze è un giudizio di merito. È insindacabile in Cassazione se, come nel caso di specie, la motivazione del diniego è “esente da manifesta illogicità”.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione deve essere calibrato con estrema precisione sui soli vizi di legittimità. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti o contestare la misura della pena con argomenti generici conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente, con la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Pertanto, la redazione di un ricorso per Cassazione richiede una profonda conoscenza dei limiti del giudizio di legittimità per evitare esiti controproducenti.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No. In base a questa ordinanza, la Corte di Cassazione opera in “sede di legittimità” e non può effettuare una nuova valutazione delle prove. Tentare di farlo rende il ricorso inammissibile.
Quando è sufficiente la motivazione del giudice sulla misura della pena?
La motivazione è considerata sufficiente quando il giudice indica gli elementi rilevanti presi in considerazione, facendo riferimento ai criteri generali dell’art. 133 del codice penale, senza dover analiticamente esporre ogni singolo passaggio del suo ragionamento.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al versamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30750 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME è manifestamente infondato, posto che deve ritenersi adempiuto l’obbligo motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misu della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rile determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i c di cui all’art. 133 cod. pen. (vedi Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/ Waychey e altri Rv. 258410), come accaduto nel caso in esame (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse COGNOME, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base dichiarazione di responsabilità, tendono a fornire una valutazione delle p diversa da quella effettuata dalla Corte di appello a pag. 2 della se impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità;
rilevato che per quanto riguarda l’ultimo motivo di ricorso deve essere ribadi quanto sopra osservato in punto trattamento sanzionatorio e che la manca concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazi esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione ( Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 – 01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.