Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e dei motivi che possono portare a un ricorso inammissibile. La vicenda riguarda un imputato condannato per truffa che ha tentato di contestare la decisione dei giudici di merito, ma si è scontrato con i paletti procedurali che definiscono il ruolo della Suprema Corte. Analizziamo insieme la decisione per capire i limiti del ricorso in Cassazione.
La Vicenda Processuale: Dalla Condanna al Ricorso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Trieste per il reato di truffa (art. 640 c.p.), ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze si basavano su due motivi principali:
1. Una critica alla motivazione della sentenza di condanna, sostenendo che i giudici avessero interpretato in modo illogico le prove e l’attendibilità delle fonti.
2. Un vizio di motivazione relativo alla determinazione della pena (la cosiddetta dosimetria).
L’obiettivo del ricorrente era, in sostanza, ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, proponendo una lettura dei fatti diversa da quella accolta nei primi due gradi di giudizio.
I Motivi del Ricorso Inammissibile: Un’Analisi Dettagliata
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché.
Primo Motivo: Il Tentativo di Rivalutare le Prove
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di “legittimità”, non di “merito”. Ciò significa che la Corte può solo verificare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la sentenza d’appello fosse ben motivata, esente da vizi logici e che avesse spiegato in modo coerente le ragioni della condanna. Tentare di proporre una diversa lettura delle prove, come ha fatto il ricorrente, esula dalle competenze della Cassazione e rende il motivo di ricorso inammissibile.
Secondo Motivo: La Censura Tardiva sulla Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione puramente procedurale. La Corte ha osservato che la critica alla dosimetria della pena non era stata sollevata come specifico motivo nel precedente atto di appello.
L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che non possono essere dedotti in Cassazione motivi che non siano stati presentati in appello. Si tratta di una preclusione volta a garantire l’ordine e la gradualità dei giudizi. Poiché la censura era nuova, non poteva essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha riaffermato due pilastri del nostro sistema processuale. In primo luogo, la netta distinzione tra il giudizio di merito, dove si accertano i fatti e si valutano le prove (Tribunale e Corte d’Appello), e il giudizio di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione del diritto (Corte di Cassazione). Confondere questi piani significa presentare un ricorso destinato al fallimento. In secondo luogo, ha sottolineato l’importanza del principio di devoluzione, secondo cui ogni obiezione deve essere sollevata nel grado di giudizio competente, pena la decadenza dalla possibilità di farla valere successivamente. La mancata presentazione del motivo sulla pena in appello ha reso la censura tardiva e, quindi, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione. È essenziale concentrare il ricorso su questioni di pura legittimità (violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione) e assicurarsi che tutti i motivi siano stati precedentemente e tempestivamente sollevati nei gradi di merito. Qualsiasi tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti o di introdurre nuove doglianze è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione non può rivalutare le prove di un processo?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Cosa succede se un motivo di ricorso viene presentato per la prima volta in Cassazione?
Il motivo viene dichiarato inammissibile. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce una preclusione, impedendo di sollevare in sede di legittimità censure che non siano state specificamente dedotte nell’atto di appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26009 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MOTTA DI LIVENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 640 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 4-6 della sentenza impugnata ove, con logici e non incongrui argomenti, si afferma l’attribuibilità all’odierno ricorrente del fatto contestato) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
osservato che il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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