Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi d’Appello non Bastano
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sul processo penale e, in particolare, sui requisiti per presentare un’impugnazione efficace davanti alla Suprema Corte. Con la dichiarazione di ricorso inammissibile, i giudici hanno ribadito principi consolidati, sottolineando come il giudizio di legittimità non possa trasformarsi in un terzo grado di merito. Il caso nasce da un ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, ma i suoi insegnamenti hanno una portata generale.
I Fatti del Caso: La Decisione della Corte d’Appello
Un individuo, a seguito di una condanna confermata in appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano molteplici: da un lato, si contestava la valutazione di responsabilità penale per uno dei reati ascritti; dall’altro, si lamentava la mancata applicazione di alcune circostanze attenuanti che avrebbero potuto ridurre l’entità della pena inflitta.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha rigettati in blocco, dichiarandoli inammissibili. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, i giudici hanno rilevato che i motivi relativi alla responsabilità penale e a una specifica attenuante non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese.
La Discrezionalità del Giudice nella Valutazione della Pena
In secondo luogo, per quanto riguarda le altre attenuanti, la Corte ha ribadito un principio cardine: la determinazione della pena è un’attività che rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice d’appello, a meno che la motivazione di quest’ultimo sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la propria decisione, facendo riferimento a elementi specifici e rilevanti emersi nel processo.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e lineari. La Corte ha spiegato che il ricorso era “non specifico ma soltanto apparente”, poiché ometteva di svolgere la sua funzione tipica, ovvero quella di criticare in modo costruttivo e giuridicamente fondato la decisione di secondo grado. Contestare la valutazione delle prove o l’entità della pena senza evidenziare un vizio di legge o un’aperta illogicità nella motivazione equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio sui fatti, compito che non le spetta. Il ruolo della Suprema Corte è quello di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non di diventare un “terzo giudice” del merito. Poiché la Corte d’Appello aveva assolto al suo onere motivazionale in modo congruo, non vi era spazio per un intervento della Cassazione.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia ribadisce che l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole precise. Dichiarare un ricorso inammissibile non è un mero formalismo, ma la conseguenza di un’impugnazione che non rispetta i limiti del giudizio di legittimità. Le implicazioni pratiche sono significative: la sentenza impugnata diventa definitiva, chiudendo ogni ulteriore possibilità di riesame. Inoltre, il ricorrente subisce una condanna economica, dovendo pagare sia le spese del procedimento sia una sanzione a favore della Cassa delle ammende. Questo serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente validi, incentrati su reali vizi di legge e non su un generico dissenso rispetto alla decisione dei giudici di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti (cosiddetta ‘pedissequa reiterazione’), se è generico, oppure se contesta valutazioni, come la quantificazione della pena, che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono state adeguatamente motivate.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un altro giudice?
No, di norma la Corte di Cassazione non può modificare la pena. La graduazione della pena è un compito del giudice di merito (tribunale e corte d’appello). La Cassazione interviene solo se la motivazione sulla pena è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non per sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende la sentenza impugnata definitiva e non più modificabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25999 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
LUL701
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo a) e alla mancata applicazione della fattispecie attenuata del delitto di cui al capo b) della rubrica, sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito alle pagg. 6-7 della sentenza impugnata, dovendosi le stessi considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso che contestano la mancata applicazione delle circostanze di cui all’art. 62 comma primo n. 4 e n. 6 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagg. 8-9 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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