Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non riesamina i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per approfondire un concetto fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile. Questo provvedimento chiarisce, ancora una volta, i confini invalicabili del giudizio di legittimità, ribadendo che la Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma il luogo deputato a garantire l’uniforme e corretta applicazione della legge. Analizziamo il caso concreto per comprendere meglio le implicazioni pratiche di questo principio.
I Fatti del Processo e la Decisione della Corte d’Appello
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per due distinti reati: detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, opposta per sottrarsi a un controllo di polizia. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 13 ottobre 2023, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, fornendo una motivazione dettagliata sia sull’accertamento dei reati sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Nonostante le precarie condizioni di salute addotte dalla difesa, i giudici di secondo grado avevano ritenuto la ricostruzione dei fatti solida e coerente, basandosi su elementi concreti che supportavano la colpevolezza dell’imputato.
Il Ricorso in Cassazione e le ragioni del ricorso inammissibile
L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione. Le sue censure, tuttavia, non si concentravano su presunte violazioni di legge, ma miravano a una diversa ricostruzione e valutazione del fatto e del materiale probatorio. In sostanza, la difesa chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
Inoltre, veniva contestato il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto ingiusto alla luce delle condizioni di salute dell’imputato. Proprio questa impostazione ha portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile. I giudici ermellini hanno sottolineato come tali censure non siano consentite nel giudizio di legittimità, la cui funzione è limitata al controllo della corretta applicazione delle norme giuridiche e della logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito della vicenda.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati. In primo luogo, ha ribadito la netta distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello), dove si accertano i fatti, e il giudizio di legittimità (Cassazione), dove si valuta solo la correttezza giuridica della decisione impugnata. Le critiche del ricorrente riguardavano l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione fattuale, attività che rientrano nella competenza esclusiva e insindacabile del giudice di merito, a patto che la sua motivazione sia logica, coerente e non viziata.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, basata su “corretti criteri di inferenza” e “condivisibili massime di esperienza”. Pertanto, non vi era spazio per un intervento della Cassazione. Anche la censura sul diniego delle attenuanti generiche è stata giudicata inammissibile per “aspecificità”, poiché non si confrontava adeguatamente con la motivazione accurata della Corte d’Appello, che aveva già preso in considerazione e valutato le condizioni di salute dell’imputato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3000,00 euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione è un monito importante: il ricorso per Cassazione non è uno strumento per tentare una terza valutazione dei fatti. Per avere una possibilità di successo, è necessario articolare censure precise su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un’illogicità manifesta e decisiva nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un giudice di merito è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche negative per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non riguardavano violazioni di legge, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che è di esclusiva competenza dei giudici di merito (primo grado e appello) e non della Corte di Cassazione.
Qual è la differenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità?
Il giudizio di merito si occupa di ricostruire e valutare i fatti del caso per decidere sulla colpevolezza o innocenza. Il giudizio di legittimità, svolto dalla Cassazione, non riesamina i fatti ma si limita a controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e priva di vizi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice in base al caso specifico (in questa vicenda, 3000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24433 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione in relazione sia all’accertamento del reato di detenzione della sostanza stupefacente a fini di spaccio sia per la resistenza opposta dall’imputato per sottrarsi al controllo di polizia, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina (vedi p. 6 della sentenza impugnata);
ritenuto che anche le censure in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche sono ugualmente inammissibili per aspecificità rispetto ad una motivazione accurata delle ragioni a sostegno della decisione di rigetto del correlativo motivo di appello che dà conto di aver anche considerato le precarie condizioni d salute dell’imputato (vedi p. 6 della sentenza impugnata);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
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