Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non entra nel merito
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo perché un ricorso inammissibile viene respinto senza un’analisi approfondita del caso. La decisione riguarda un imputato condannato per ricettazione che ha tentato di contestare la valutazione delle prove e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Vediamo nel dettaglio come la Suprema Corte ha motivato la sua decisione.
I fatti del processo
Il caso nasce da un ricorso presentato da un soggetto condannato in primo grado e in appello per il reato di ricettazione. La difesa dell’imputato ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza: un presunto vizio di motivazione sulla responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I motivi del ricorso e il giudizio sul ricorso inammissibile
L’analisi della Corte si è concentrata non sul merito delle accuse, ma sulla correttezza procedurale e sui limiti del proprio potere di revisione. Entrambi i motivi presentati sono stati giudicati al di fuori dei confini del giudizio di legittimità.
La critica alla valutazione delle prove
Il primo motivo di ricorso lamentava un errore nella motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la responsabilità penale del ricorrente. La Cassazione ha prontamente respinto questa censura, qualificandola come un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rileggere gli elementi probatori o adottare nuovi parametri di valutazione. Essendo in presenza di una “doppia conforme”, ovvero due sentenze di merito che giungono alle stesse conclusioni con motivazioni coerenti, il ricorso su questo punto è stato ritenuto inammissibile.
La richiesta delle attenuanti generiche
Il secondo motivo riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza d’appello aveva già spiegato, in modo giuridicamente corretto e logicamente ineccepibile, l’assenza di elementi positivi che potessero giustificare una riduzione della pena. La Cassazione, citando la propria giurisprudenza consolidata, ha confermato che per negare le attenuanti è sufficiente motivare sull’assenza di elementi di segno positivo, senza dover necessariamente evidenziare circostanze negative.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione sul principio fondamentale che distingue il giudizio di merito da quello di legittimità. Il ricorso per Cassazione è ammesso solo per vizi di legge e non per riesaminare le prove. Quando un ricorrente si limita a contestare l’interpretazione dei fatti data dai giudici di primo e secondo grado, il suo ricorso invade un campo che non è di competenza della Suprema Corte.
La decisione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza è un chiaro monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione, non su un semplice dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti. La pronuncia di inammissibilità non è una mera formalità, ma una decisione che preclude ogni ulteriore discussione sul merito e comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò sottolinea l’importanza di valutare con estrema attenzione i presupposti per un ricorso in Cassazione, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto.
Perché il motivo di ricorso sulla responsabilità penale è stato dichiarato inammissibile?
Perché era fondato esclusivamente su una diversa valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo del giudizio di legittimità e non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Qual è il criterio sufficiente per negare le circostanze attenuanti generiche secondo la Cassazione?
Secondo la giurisprudenza consolidata citata nell’ordinanza, è sufficiente che il giudice di merito motivi il diniego facendo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo meritevoli di valutazione, senza che sia necessario indicare elementi negativi a carico dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22149 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAROVIGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla penale responsabilità, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, resta estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione (vedi pag. 2 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile che – a pag. 3 della sentenza impugnata – ha evidenziato l’assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione; il Collegio condivide, infatti, consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 4, n. 32872 dell’8/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
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