Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21956 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21956 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria di replica del difensore, AVV_NOTAIO per il NOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe indicata che ha confermato il giudizio di penale responsabilit espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Latina il 10/12/2020 in ordine al furto aggravato
una bicíletta elettrica ed all’estorsione contestatagli come posta in essere ai danni di NOME, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
A sostegno del ricorso il NOME ha proposto quattro motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi ritenute utilizzabili le dichiar testimoniali della persona offesa COGNOME NOME, in violazione degli artt. 64 comma 3 lett. comma 3 bis cpp, 197 bis cpp e 210 c.p.p., atteso che il predetto avrebbe dovuto essere ascoltato come imputato di reato connesso, per aver dichiarato di aver sottratto ai genitori ed allo quanto necessario per soddisfare le richieste estorsive.
Assume il ricorrente che l’eccezione formulata sul punto erroneamente sarebbe stata disattesa dalla Corte territoriale sul rilievo che il COGNOME non era stato iscritto sul regi indagati, occorrendo riferirsi al dato sostanziale e non alle scelte formali del pubblico minis e che sarebbe erroneo anche il riferimento alla scriminante di cui all’art. 649 cod. pen. ed mancanza di querela, atteso che lo zio derubato dalla persona offesa era cugino della madre.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del che si assume smentita, invece, dalla tempistica della denuncia, dall’incerta collocazion temporale dei fatti secondo lo stesso COGNOME, dalla mancata esposizione di alcune circostanze nella querela e dalle smentite ricevute da riscontri obiettivi.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circosta attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena, da ritenersi eccessiva soprattutto c riferimento all’aumento disposto per la continuazione.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata revoca delle statuizìo civili, pur essendo stati quantificati i danni in euro 8.000,00 euro senza alcuna specificazion quali essi siano.
Con memoria scritta del 29/12/2023 il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Anche il difensore del COGNOME ha presentato memoria ex art. 601 cod. proc. pen., con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parame dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestam infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decìsione impugnata.
Il primo motivo di ricorso presenta diversi profili di inammissibilità, in quanto aspeci oltre che manifestamente infondato.
Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che il COGNOME è indubbiamente il testimone principale cui dichiarazioni si fonda il percorso argomentativo della sentenza impugnata, ma questa riferisce anche di altre testimonianze convergenti con le predette dichiarazioni, quali quelle di NOME di NOME COGNOME, con le quali il ricorrente non risulta essersi confrontato per evidenziar carattere determinante o meno della testimonianza della persona offesa.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, invece, nell’ipotesi in cui con ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il mot impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventu eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostan loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’icentico convinc
(Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303).
Peraltro, si tratta di motivo che è anche manifestamente infondato, atteso che correttamente il COGNOME non è mai stato iscritto nel registro degli indagati ed è stato esamina dibattimento nella qualità di testimone e non di imputato di reato connesso, dal momento che in relazione al furto commesso ai danni dei genitori beneficiava della scriminante di cui all 649 cod. pen., mentre lo zio al quale il predetto aveva sottratto del denaro per soddisfare pretese estorsive subìte non risulta aver mai sporto querela, condizione necessaria di procedibilità, non risultando in alcun modo che il COGNOME si sia mai introdotto nell’abitazio predetto al fine di sottrarre il denaro e non vi abbia provveduto, invece, in qualche occasi familiare.
Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione prospettato dal ricorrente, è necessario che sussista, tra l’introduzione nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un’occasione propizia. (cfr. Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023, Rv. 284090 che, in applicazione d tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna dell’imputato che, incaricato de ristrutturazione di un immobile, s’era impossessato di una caldaia posta al suo interno).
Gli altri motivi di ricorso sono inammissibili perché attengono esclusivamente al meri della decisione impugnata.
In particolare, il motivo di ricorso volto a contestare l’attendibilità delle dichiarazi persona offesa, COGNOME NOME, ritenute dai giudici di merito “esenti da distonie o incongruenz oltre che assistite da diversi elementi di riscontro, anche di c:arattere testimonia inammissibile perché prospetta una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento de decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazi riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legitt
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944).
Analogamente, attengono esclusivamente al merito della sentenza impugnata le censure difensive rivolte al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattame sanzionatorio, atteso che i giudici di merito si sono conformati al principio secondo cu concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto anche con il solo richiamo alla ritenu assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento de ‘l beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460).
Allo stesso modo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discen che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamen illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricor avendo la sentenza impugnata ben evidenziato che la pena base per il reato più grave è stata determinata nel minimo edittale, con incrementi a titolo di continuazione “contenuti equilibrati” in relazione ai fatti.
Incensurabili in sede di giudizio di legittimità, perché immuni da vizi logici, sono anch statuizioni civili, in quanto la quantificazione in via equitativa dei danni nella misura 8.000,00 è stata disposta con riferimento non solo i modesti ai danni patiti dalla parte ci nell’ambito direttamente patrimoniale, ma anche a quelli afferenti “la sfera morale e personal del giovane COGNOMECOGNOME rimasto vittima di intimazioni reiterate e gesti di violenza”, tali da in ritenere la liquidazione operata dai primi giudici “ispirata a canoni di oculata e prud moderazione”.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 febbraio 2024
L’estensore