Ricorso Inammissibile: la Cassazione Non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando si arriva al terzo e ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo intervento. Una recente ordinanza ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione non può riesaminare i fatti del processo. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una richiesta volta a ottenere una nuova valutazione delle prove, come se si trattasse di un terzo grado di merito. Analizziamo insieme questa decisione per capire meglio le sue implicazioni.
Il caso in esame: dalla condanna al ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, emessa dal Tribunale di Trapani e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo, per il reato di sostituzione di persona, previsto dall’articolo 494 del codice penale.
Non soddisfatto della decisione dei giudici di merito, l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo principale del ricorso si concentrava su presunti vizi di motivazione e sull’erronea applicazione della legge penale. Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, le censure sollevate erano, nella sostanza, un tentativo di rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove già compiuta nei gradi precedenti.
I limiti della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo netto e chiaro i confini del proprio potere di revisione. Il compito della Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non è quello di condurre una nuova istruttoria o di fornire una diversa interpretazione delle prove, ma di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
La “rilettura” dei fatti è preclusa
I giudici hanno sottolineato che l’imputato non aveva evidenziato un reale travisamento della prova (cioè un errore nella percezione di un dato probatorio) o una manifesta illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello. Al contrario, si era limitato a presentare “frammenti probatori o indiziari” per sollecitare una “inammissibile rivalutazione dei fatti”.
La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata, citando le Sezioni Unite (tra cui le sentenze Dessimone, Patalano e Scibè), per ribadire che esula dai suoi poteri la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. La valutazione delle risultanze processuali è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base della decisione sono squisitamente processuali. La Corte Suprema ha chiarito che i limiti all’ammissibilità delle doglianze non possono essere aggirati invocando genericamente vizi di motivazione o violazioni di legge. Se un ricorso, pur formalmente corretto, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del quadro probatorio, più favorevole al ricorrente, esso sconfina dal perimetro del giudizio di legittimità e deve essere dichiarato inammissibile.
In altre parole, non è sufficiente affermare che la motivazione sia illogica; è necessario dimostrare, attraverso argomentazioni giuridiche precise e riferimenti testuali alla sentenza impugnata, dove risieda la manifesta illogicità o la contraddizione che vizia il ragionamento del giudice. Proporre semplicemente una ricostruzione alternativa dei fatti non è un motivo valido per il ricorso in Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione del ricorso deve essere estremamente rigorosa e focalizzata esclusivamente sui vizi di legittimità. Tentare di trasformare la Cassazione in una terza istanza di merito è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
La decisione riafferma la distinzione fondamentale tra giudizio di fatto e giudizio di diritto, un pilastro del nostro ordinamento che garantisce certezza e stabilità alle decisioni giudiziarie, impedendo che i processi possano protrarsi all’infinito attraverso continue rivalutazioni delle medesime prove.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare specifici errori di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza, chiede alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo ruolo non è quello di stabilire come si sono svolti i fatti, ma di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio, basandosi sul testo del provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20867 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Trapani aveva condannato NOME per il reato di all’art. 494 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso è versato in fatto, avendo il ricorrente articolato cen che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di er applicazione della legge penale, sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacat sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/19 Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME); che egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultant dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori indiziari che tendono a sollecitare un’inammissibile rivalutazione dei fatti; che deve es ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elemen fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al gi di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una div e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 27/01/2011, COGNOME); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell’inosservanza delle norme processuali, in difetto di un’espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammiss decadenza;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 maggio 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente