Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19312 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME(CUI: OONY5K9) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 21 maggio 2021, con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro duecentocinquanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 493, 624 e 625, n. 6, cod. pen.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione da parte della Corte territoriale della sussistenza delle condizioni di procedibilità necessarie per i reati di cui ai capi di imputazione a) e c).
2.2. Violazione di legge in relazione alla mancata indicazione delle norme di legge violate, alle quali andrebbe ricondotto il fatto contestato con il secondo capo di imputazione.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale rese esplicite le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto di omettere la valutazione delle doglianze difensive.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo e al secondo motivo di ricorso, si rileva che essi risultano manifestamente infondati. In particolare, in relazione al primo motivo, è possibile rilevare la presenza di valide querele in atti allegate al fascicolo; in relazione al secondo motivo, risulta che il fatto contestato è compiutamente descritto nel capo di imputazione, senza alcun pregiudizio per il diritto di difesa (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619 – 01; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Rv. 242368 – 01).
In relazione al terzo motivo di ricorso, si rileva la sua manifesta infondatezza in quanto fa riferimento ad asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato. Nello specifico, la Corte territoriale ha ritenuto di attribuire la responsabilità all’imputato per i reati a lui ascritti sulla base del contenuto di molteplici immagini di videosorveglianza che riprendono lo stesso imputato con nitidezza intento a svolgere le condotte a lui addebitate. Tali immagini hanno, pertanto, permesso l’identificazione del soggetto grazie al confronto con il materiale fotografico già in possesso delle autorità investigative, considerata anche la lineare
consequenzialità temporale e spaziale delle riprese. Inoltre, i Giudici di merito ritenuto non rilevante l’assenza delle impronte digitali dell’imputato sullo sp bancomat presso cui egli ha effettuato il prelievo, essendo uno strumento che v utilizzato da un numero elevato di soggetti, rendendo impossibile il rili specifiche tracce.
Il quarto motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legit poiché attiene al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Nella fattisp in questione, la Corte distrettuale, con motivazione lineare e coerente, ha esc possibilità di formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze atten generiche rispetto alla residua aggravante, alla luce dell’inclinazione dimo dall’imputato a commettere reati, considerando la sua abilità e la scelta di circ favorevoli, va rammentato che le statuizioni relative al giudizio di comparazion opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizi merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero ar o di ragionamento illogico ( Sez. U n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 – 01), escludersi nel caso di specie, considerando vieppiù che la pena è al di sotto del edittale.
Nella sentenza impugnata, peraltro, è stato adeguatamente chiarito che n poteva essere diminuita la pena irrogata nei confronti di NOME poiché circostanza che i reati siano stati commessi a breve distanza di tempo l’uno dall è prova della serialità del comportamento delittuoso.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa de ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
DEPOSFATA
Il,Presidnte